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Gare telematiche, il gestore della piattaforma è responsabile del malfunzionamento

E- procurement e malfunzionamento della piattaforma: chi ne risponde?

Con sentenza del 3 giugno 2020 la sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia si pronuncia in materia di E-procurement. Come è noto, il ricorso a mercati e gare telematiche costituisce strumento per la modernizzazione ed una maggiore efficienza dei processi amministrativi, nonché per il controllo e la riduzione della spesa pubblica.

Per tali ragioni, il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 50 (Codice dei Contratti pubblici), che fornisce disposizioni specifiche in merito al recepimento delle direttive europee in materia e introduce le azioni necessarie a regolamentare e standardizzare i processi e le procedure in ambito e-procurement.

Alla luce delle fonti nazionali e sovranazionali di riferimento, l’espletamento delle gare telematiche prevede l’obbligo delle comunicazioni elettroniche e, più precisamente:

 

  • La pubblicazione elettronica dei bandi di gara (e-notification);
  • L’accesso elettronico ai documenti di gara (e-access);
  • La presentazione elettronica delle offerte (e-submission);
  • Il documento di gara unico europeo (ESPD);
  • Il sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle procedure d’appalto (e-Certis).

 

La fase dell’e-submission è quella che presenta maggiori criticità: spesso, infatti, gli operatori economici non possono concludere le operazioni previste secondo la procedura telematica, mediante l’elaborazione della “busta” e la susseguente apposizione della firma digitale, a causa di un blocco generato dalla piattaforma telematica.

In tali casi, secondo il Tar Puglia, sussiste un obbligo di leale collaborazione da parte del gestore della piattaforma, che dovrà individuare immediatamente le cause del blocco del sistema e adoperarsi per la finalizzazione assistita della procedura d’invio eventualmente anche successivo rispetto all’orario di scadenza. La stazione appaltante, pertanto, sarà tenuta a prorogare i termini per la presentazione delle offerte, per permettere all’operatore economico di concludere la presentazione della propria offerta. In tali casi, inoltre, il gestore delle piattaforme di e-procurement è responsabile nel caso di malfunzionamento del sistema di caricamento dei documenti e, in generale, di presentazione dell’offerta.

 

 

Come garantire la correttezza delle procedure? Hedya propone i percorsi innovativi “Il codice dei contratti pubblici” e “Tecniche di redazione degli atti amministrativi”

 

Le recenti pronunce sull’E-procurement dimostrano la sussistenza di nuove ed essenziali competenze per le PA nella gestione delle comunicazioni con tutti i soggetti richiedenti, per adeguarsi ai canoni di trasparenza e digitalizzazione in corso.

Per tali ragioni, Hedya propone gli innovativi percorsi di formazione:

  • “Il codice dei contratti pubblici”;
  • “Tecniche di redazione degli atti amministrativi”

 

I percorsi formativi sono rivolti al personale di enti pubblici e privati, a tutti i datori di lavoro e liberi professionisti interessati alla materia.

 

Inoltre, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità alla normativa rilevante in materia.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

 

12 Giugno 2020/da Hedya
News

PA e Smart working, avviata la consultazione pubblica per favorire la Transizione al digitale

Consultazione pubblica sullo smart working: la transizione al digitale è la regola?

 

Con la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 si è operata una rivoluzione dell’agire pubblico: per un verso, le Pubbliche amministrazioni sono state invitate a facilitare la transizione al digitale delle attività amministrative, anche attraverso la dematerializzazione dei procedimenti; per altro verso, si è definito il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Per supportare la transizione al digitale, il Ministro per la pubblica amministrazione ha adottato la direttiva n. 3/2020, con cui sono state fornite più precise indicazioni per lo smart working nel settore pubblico.

Al fine di valutare i vantaggi e le criticità desumibili dalle prime sperimentazioni di lavoro agile, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha promosso una consultazione pubblica, per raccogliere informazioni sulle esperienze in corso nelle amministrazioni.

In particolare, la consultazione terminerà il 30 giugno 2020, e procederà dapprima all’ascolto di due categorie di destinatari distinti e prioritari, quali:

  • i dirigenti pubblici, in quanto figura direttamente coinvolta nell’attuazione dello smart working dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro e, più in generale, di promotori dei fattori abilitanti (revisione delle modalità organizzative, digitalizzazione dei processi);
  • i dipendenti, in qualità di “lavoratori agili” e, più in generale, di principali portatori di interesse rispetto ai processi di cambiamento indotti dallo smart working.

 

Gli obiettivi principali della consultazione consistono nel rilevare:

  • Le opinioni e le valutazioni dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché tutte le osservazioni utili per accompagnare, sostenere e promuovere la diffusione dello smart working;
  • Le opinioni e le valutazioni dei dipendenti che hanno prestato la propria attività lavorativa in modalità agile prima e durante l’emergenza COVID-19. In secondo luogo, verranno valutati il grado di soddisfazione, la rispondenza dell’esperienza realizzata rispetto alle proprie aspettative, i punti di forza alle eventuali criticità e i margini di miglioramento di cui tener conto ai fini di una ottimale applicazione futura dello smart working nelle amministrazioni pubbliche;
  • Le aspettative e le eventuali indicazioni di tutti riguardo al “lavoro agile del futuro” e quindi al “futuro del lavoro pubblico”.

 

 

 

La necessità di formazione in materia di Smart working e Sicurezza: Hedya propone i percorsi formativi innovativi

Il tema cruciale per garantire la transizione al digitale è sicuramente quello legato alle competenze digitali nella PA, che costituisce il fattore abilitante per qualsiasi corretta e adeguata governance dell’innovazione. Le recenti misure adottate a livello nazionale confermano che per poter operare correttamente, occorre un’adeguata preparazione in materia di sicurezza, privacy e tutela dei lavoratori. Accanto alla predisposizione di tali misure tecnico – organizzative, con la Direttiva 3/2020 il Ministro per la Pubblica amministrazione considera fondamentale il ricorso all’attività formativa come strumento di accompagnamento del proprio personale nel processo di trasformazione digitale dell’amministrazione e di diffusione della capacità di lavorare in modalità agile per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

 

Per tali ragioni, Hedya propone gli innovativi percorsi di formazione:

 

  • “Smart working, Privacy e Cyber Security”;
  • “La Protezione dei Dati Personali nei luoghi di lavoro pubblici e privati”.
  • Il percorso formativo“IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE” per il corretto svolgimento dei compiti del Responsabile per la Transizione al Digitale, considerato il driver della transizione al Digitale.
  • Il percorso formativo “LE NUOVE PROFESSIONI DIGITALI. Obiettivi, definizioni e obblighi per le Pubbliche Amministrazioni”.

 

Il percorso è rivolto:

  • a tutti coloro che all’interno delle Pubbliche Amministrazioni sono coinvolti, a vario titolo, nei processi di trasformazione alla modalità digitale;
  • a tutti coloro che sono stati nominati e che svolgono attualmente il ruolo di Responsabile per la Transizione al Digitale.

 

Inoltre, Hedya supporta le Pubbliche Amministrazioni attraverso servizi di consulenza mirati, in materia di digitalizzazione, sui temi più critici connessi agli obblighi e agli adempimenti prescritti dalla legge.

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

11 Giugno 2020/da Hedya
News

Indennità Covid-19 nel mirino hacker: clonato il portale INPS

L’Inps nel mirino malware: quali condotte adottate dagli hacker?

Come abbiamo esaminato nei precedenti post, nel corso degli ultimi mesi si sono verificati numerosi attacchi malevoli, che hanno sfruttato il timore del contagio e lo stato di necessità economica della popolazione.

Da ultimo, infatti, il portale dell’Inps è stato oggetto di un importante data breach, classificato dal Garante per la protezione dei dati personali come un episodio a rischio “elevato” per i diritti e le libertà dei soggetti coinvolti.

La popolarità e la centralità che l’Inps ha assunto nel corso degli ultimi due mesi, in ragione delle massicce richieste di sussidi economici, hanno costituito gli indispensabili presupposti per il lancio di una nuova campagna malevola. Al fine di indurre i contribuenti in inganno, è stato predisposto un portale che richiamava graficamente ed intuitivamente il sito dell’Istituto di previdenza; l’unica più spiccata differenza con il sito ufficiale consiste nel dominio della pagina fake, creato in data 25 maggio 2020 e registrato come “inps-it[.]top”.

In particolare, sfruttando la richiesta di indennità Covid-19, gli hacker hanno esposto una pagina clone del sito INPS sul dominio fake, proponendo in download una sedicente “domanda per la nuova indennità COVID-19”: il file, in realtà, restituisce un file APK malevolo per utenti Android (con Build$VERSION.SDK_INT < 26). Il malware così veicolato è dunque destinato esclusivamente agli utenti Android.

Dalla prima analisi svolta da Cert-AgID, si è verificato che il download della domanda determina l’installazione sul dispositivo del file “acrobatreader.apk”, contenente un malware di tipo Trojan–Banker. Come esaminato nei precedenti post, una volta installati, i Banking Troyan possono osservare e tracciare le azioni compiute dall’utente: in tal caso, il malware propone le istruzioni per abilitare il servizio di accessibilità, al fine di sfruttare le legittime funzioni di tale servizio e quindi consentire al malware un accesso più ampio alle API di sistema per dialogare con altre app presenti sul dispositivo, al fine di carpire password ovvero informazioni bancarie e della carta di credito.

L’attività fraudolenta così realizzata si aggiunge alla nota campagna di phishing dello scorso aprile, causata ai danni degli utenti Inps.

Le minacce informatiche costituiscono una costante sfida nel trattamento dati. Esse richiedono, in capo al Titolare del trattamento, il rispetto dei principi e delle regole imposte dal GDPR, in particolare:

  • La sicurezza del trattamento, come previsto dall’art. 32 GDPR;
  • L’implementazione di misure che garantiscano la privacy by default e by design;
  • Il rispetto dei diritti dell’interessato;

 

Si ricorda, inoltre, che il primo fattore di vulnerabilità dei sistemi – ivi compreso quello relativo alla data protection – è costituito dall’errore umano, causato da un’errata valutazione o da una scarsa percezione del problema e delle criticità conseguibili.

Tra questi, rientra anche il download di installer che, fraudolentemente, si spacciano per applicazioni molto conosciute: questi, in realtà, contengono varie minacce, come quelle adware “advertising supported software” (software sovvenzionato da pubblicità).  Si tratta software che adoperano metodologie subdole, che possono determinare il trasferimento su un altro programma, al fine di provocarne con l’inganno l’installazione su PC, tablet o dispositivo mobile.

 

 

L’importanza della formazione e della consulenza specialistica come fattore di prevenzione

 

Le nuove minacce congeniate dai cyber- criminali espongono gli operatori economici e le Pubbliche amministrazioni a nuove criticità e preoccupazioni. In questi casi, l’assenza di formazione ed informazione su tali aspetti costituiscono i primi fattori di vulnerabilità del sistema organizzativo aziendale e pubblico.

Per tali ragioni, Hedya presenta gli innovativi percorsi di formazione:

  • “Smart working, Privacy e Cyber Security”;
  • “La Protezione dei Dati Personali nei luoghi di lavoro pubblici e privati”.

I percorsi formativi sono rivolti al personale di enti pubblici e privati, a tutti i datori di lavoro e liberi professionisti interessati alla materia.

 

Inoltre, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità alla normativa rilevante in materia.

 

Si segnalano, per i percorsi formativi e di aggiornamento:

  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per ottenere un’adeguata formazione in materia di gestione dei dati personali;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, per intraprendere un percorso professionale di elevata specializzazione per svolgere le funzioni tipiche del Data Protection Officer.
  • Non da ultimo, risulta indispensabile formare l’amministratore di sistema attraverso il corso “Amministratore di sistema”, appositamente dedicato a tale figura.

 

 

 

3 Giugno 2020/da Hedya
News

Data Breach Inps, per il Garante costituisce un rischio elevato per i diritti e le libertà dei soggetti coinvolti

Il Data Breach Inps: ancora criticità secondo il Garante?

Il caso di Data breach che ha colpito il portale dell’Inps nel mese di Aprile rappresenta una delle più recenti violazioni che hanno interessato le Pubbliche Amministrazioni. Come evidenziato nel precedente post, il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato che l’assenza di adeguate misure di sicurezza per la tutela delle banche dati e dei siti delle amministrazioni pubbliche rappresenta una questione critica ricorrente.

Con note del 1° aprile e del 6 aprile 2020, l’Inps ha reso note le violazioni dei dati personali che si sono verificate in occasione dell’avvio delle procedure per la richiesta di erogazione di prestazioni a sostegno del reddito, notificando all’Autorità, ai sensi dell’art. 33 GDPR, due distinte violazioni dei dati personali. In particolare:

  • L’accesso ai dati personali di utenti del portale “www.inps.it” da parte di terzi non autorizzati, determinato da una non corretta configurazione delle funzionalità di caching del servizio CDN (Content Delivery Network) utilizzato;
  • L’accesso ai dati personali di utenti che hanno richiesto l’erogazione del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di cui all’art. 25 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con visualizzazione, modifica, cancellazione o invio all’INPS di domande, contenenti dati personali riferiti a minori, anche con disabilità, da parte di terzi non autorizzati.

 

L’episodio ha fatto emergere di talune criticità nell’adozione delle più opportune misure di sicurezza, richieste dall’art. 32 GDPR. In ogni caso, l’Istituto ha ritenuto che la violazione non fosse tale da rappresentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e, pertanto, difettassero i presupposti per la comunicazione della violazione dei dati personali agli interessati coinvolti.

Con provvedimento del 14 maggio 2020, il Garante per la protezione dei dati personali ha invece rilevato la sussistenza di rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati.

Di conseguenza, ha ravvisato la necessità e l’urgenza di ingiungere all’Inps, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. e) GDPR. In particolare:

  • Di comunicare le violazioni dei dati personali agli interessati coinvolti, descrivendo la natura delle violazioni e le possibili conseguenze delle stesse;
  • Di fornire i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto appositamente istituito presso cui ottenere più informazioni;
  • Di indicare agli interessati le specifiche sulle misure che possono adottare per proteggersi da eventuali conseguenze negative delle violazioni.

 

Come assicurare la collaborazione tra le varie figure professionali? Hedya propone un percorso formativo innovativo sulle “Nuove Professioni Digitali”

 

Le posizioni del Garante evidenziano la necessità, per le Pubbliche Amministrazioni, di percorsi formativi:

  • integrati, che coinvolgano le varie figure professionali;
  • mirati ad assicurare la sicurezza del trattamento;
  • aggiornati su tutte le principali questioni connesse al GDPR.

 

Per tali ragioni, Hedya propone il percorso formativo innovativo “Le Nuove Professioni Digitali”. Se il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 o semplicemente CAD) e la normativa collegata (Linee Guida AgID) ci presentano il Responsabile Transizione al Digitale e Responsabile della Conservazione Documentale, il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) schiera in campo il Responsabile per la protezione dei dati personali e l’Amministratore di sistema.  Si tratta di nuove figure professionali, la cui formazione deve necessariamente essere di natura trasversale, che convivono della nuova P.A. Digitale e che ne guidano il cambiamento.

 

Hedya propone inoltre un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

  1. Formazione e consulenza in materia di Digitalizzazione

Hedya supporta le Pubbliche Amministrazioni anche attraverso servizi di consulenza mirati, in materia di digitalizzazione, sui temi più critici connessi agli obblighi e agli adempimenti prescritti dalla legge.

Per tali ragioni, Hedya propone il percorso formativo “IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE” per il corretto svolgimento dei compiti del Responsabile per la Transizione al Digitale, considerato il driver della transizione al Digitale.

Il percorso è rivolto:

  • a tutti coloro che all’interno delle Pubbliche Amministrazioni sono coinvolti, a vario titolo, nei processi di trasformazione alla modalità digitale;
  • a tutti coloro che sono stati nominati e che svolgono attualmente il ruolo di Responsabile per la Transizione al Digitale.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

 

 

 

18 Maggio 2020/da Hedya
News

Consenso e Cookie wall, le nuove Linee Guida del Comitato europeo ne chiariscono il rapporto

Le Linee Guida su cookie e consenso: cosa cambia?

Con le nuove Linee Guida n. 5/2020, adottate lo scorso 4 maggio, il Comitato europeo per la protezione dei dati personali ha fornito ulteriori precisazioni sull’impiego dei Cookie. Come già illustrato in precedenti approfondimenti, i cookie sono informazioni immesse sul browser ogniqualvolta si compia un’operazione in rete. Dal punto di vista informativo, ogni cookie può contenere diversi dati, imponendo in tal caso il rispetto dei principi sulla protezione dati.

L’entrata in vigore del GDPR ha imposto dei limiti all’utilizzo dei cookie, per garantire la validità del consenso: come risulta dall’art. 7 comma 1 del GDPR e del Considerando 32, il consenso dovrà essere espresso mediante un atto positivo con cui l’interessato esprime la propria intenzione libera, specifica, informata ed inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L’aspetto più problematico, pertanto, riguarda le modalità di prestazione del consenso per l’installazione dei cookies.

Primi chiarimenti sul corretto impiego dei cookie sono stati forniti dalla Corte di giustizia. Con la sentenza emanata il 1 Ottobre 2019, la Corte ha dichiarato che il consenso che l’utente di un sito Internet deve prestare ai fini dell’installazione e della consultazione di cookie sulla sua apparecchiatura terminale non è validamente espresso mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.

Le Linee guida del Comitato europeo si soffermano su due ulteriori profili problematici, connessi alle operazioni di cookie wall e di scroll:

  • Nel caso di cookie wall, l’accesso ai servizi e alle funzionalità del sito viene subordinato al consenso di un utente che, se non prestato, impedisce la fruizione delle informazioni o dei servizi previsti nella pagina web. Sul punto, le Linee guida affermano che per l’interessato non si prospetta una scelta autentica; pertanto, il consenso dell’utente non può intendersi fornito liberamente se l’accesso ai servizi e alle funzionalità del sito risulta essere subordinato al cookie wall.
  • Nel caso di consenso carpito attraverso operazioni di scroll, similmente, non consisterebbe in una azione positiva inequivocabile, requisito imprescindibile richiesto dal GDPR. Per tali ragioni, la semplice prosecuzione dell’uso di un sito web non costituisce, secondo le Linee guida, un comportamento dal quale sia possibile ricavare una manifestazione di volontà dell’interessato a prestare il consenso a un trattamento proposto, conforme al GDPR.

 

La necessità di formazione in materia di GDPR e professioni digitali: Hedya propone i percorsi formativi innovativi

La recente posizione adottata dal Comitato europeo per la protezione dati dimostra che per poter operare correttamente sul web, occorre una buona conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR.

Per tali ragioni, Hedya propone gli innovativi percorsi di formazione:

  • Il percorso formativo“IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE” per il corretto svolgimento dei compiti del Responsabile per la Transizione al Digitale, considerato il driver della transizione al Digitale.
  • Il percorso formativo “LE NUOVE PROFESSIONI DIGITALI. Obiettivi, definizioni e obblighi per le Pubbliche Amministrazioni”.

 

Inoltre, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità alla normativa rilevante in materia.

 

Si segnalano, per i percorsi formativi e di aggiornamento:

  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per ottenere un’adeguata formazione in materia di gestione dei dati personali;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, per intraprendere un percorso professionale di elevata specializzazione per svolgere le funzioni tipiche del Data Protection Officer.
  • Non da ultimo, risulta indispensabile formare l’amministratore di sistema attraverso il corso “Amministratore di sistema”, appositamente dedicato a tale figura.

 

11 Maggio 2020/da Hedya
News

Allerta Covid-19, dopo l’ok del Garante istituita la piattaforma unica nazionale: prioritaria la protezione dati

Sistema di allerta Covid-19 nel D.L. 28/2020: la conformità al GDPR è essenziale

 

Il grave contesto emergenziale ha comportato l’incremento, nel corso dell’ultimo mese, di nuove iniziative e misure proposte per garantire il monitoraggio e la prevenzione dei contagi. Sulla scorta delle esperienze già sperimentate a livello europeo, anche nel nostro paese sono proliferate molteplici proposte per la realizzazione di App che assicurassero il monitoraggio dei contatti.

Si sono pertanto susseguite:

  • Iniziative su base regionale per il monitoraggio del contagio dei cittadini residenti nelle rispettive regioni;
  • Successivamente, si è manifestato l’intento, anche a livello nazionale, di procedere all’ideazione di App per il tracciamento dei contatti sull’intero territorio nazionale, dapprima secondo logiche centralizzate e, successivamente, ispirandosi a logiche decentralizzate.

 

Gli ultimi approdi sono confluiti nel Decreto Legge del 30 aprile 2020 n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva già richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali su una proposta normativa per il tracciamento dei contatti fra soggetti, attuata mediante apposita applicazione su dispositivi di telefonia mobile. A seguito del parere favorevole dell’Autorità Garante, attraverso la decretazione d’urgenza il governo ha disposto all’articolo 6 specifiche misure per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19; il Decreto, inoltre, contiene ulteriori misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l’ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile.

In particolare, il D.L. 28/2020 ha istituito una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un’apposita applicazione sui  dispositivi  di  telefonia mobile.

L’introduzione della piattaforma unica non costituisce alcuna deroga alla tutela della protezione dati. Il Ministero per la Salute, in qualità di Titolare del trattamento, sarà tenuto ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel GDPR e, come precisamente richiamato dall’articolo 6 del Decreto:

  • All’esito di una valutazione di impatto, effettuata ai sensi dell’art. 35 del GDPR e comunque costantemente aggiornata, adotta misure   tecniche   e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali   ai   sensi dell’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  196;
  • Nell’assicurare altresì il rispetto degli articoli 13 e 14 del GDPR, dovranno essere fornite agli utenti, prima dell’attivazione dell’applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere  una  piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione  utilizzate  e  sui tempi di conservazione dei dati;
  • Assicurare per impostazione predefinita, conformemente all’articolo 25 GDPR, che i dati personali raccolti siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell’applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti  accertati  positivi  al  COVID-19;
  • Che il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi  anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati;
  • Che siano garantite su base   permanente   la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei  sistemi  e  dei servizi di trattamento nonché’ misure adeguate ad evitare il  rischio di reidentificazione degli interessati  cui  si  riferiscono  i  dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
  • Indicare e garantire tanto periodi di considerazione strettamente necessari, quanto l’esercizio dei diritti dell’interessato con modalità semplificate.

In conclusione, la funzionalità della piattaforma è strettamente collegata alla tutela della protezione dati. Pertanto, la protezione dati non costituisce soltanto una necessità, ma nell’attuale contesto emergenziale diventa una vera e propria priorità.

 

La necessità di percorsi formativi adeguati e di servizi di consulenza mirati: le proposte di Hedya

Le recenti misure adottate a livello nazionale confermano che per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR, nonché delle più importanti applicazioni pratiche, costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità alla normativa rilevante in materia.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.
  • Non da ultimo, risulta indispensabile formare l’amministratore di sistema attraverso il corso “Amministratore di sistema”, appositamente dedicato a tale figura.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

5 Maggio 2020/da Hedya
News

Vulnerabilità Microsoft Teams: l’inadeguata conoscenza del GDPR espone al rischio cyber

Microsoft Teams nel mirino hacker: quanto è importante il GDPR?

Con l’introduzione generalizzata dello smart working, il ricorso a numerose piattaforme online, per implementare il lavoro da remoto, si è reso ormai sempre più frequente e necessario. Non sorprende, dunque, che la recente popolarità acquisita da molte piattaforme e software di video conferenza abbiano costituito un immediato e facile bersaglio da parte degli hackers.

Dopo il caso che ha riguardato la piattaforma Zoom – a causa della pubblicazione, sul Dark Web, di un database contente le credenziali di accesso di numerosi utenti – , anche la piattaforma Microsoft Teams è stata posta sotto attacco. Microsoft Teams è una piattaforma di comunicazione che include molteplici funzionalità di chat, videoconferenza, archiviazione di file e integrazione delle applicazioni, ed è una delle piattaforme più utilizzate per la didattica da remoto.

I ricercatori di CyberArk avevano individuato una vulnerabilità nascosta. In particolare, essi avevano rilevato che vulnerabilità poteva essere sfruttata creando un collegamento o un file GIF predisposti ad-hoc. Nello specifico, per realizzare l’attacco si sfruttava un token Web JSON (“authtoken”), nonché un secondo “token skype”, adoperati per consentire agli utenti Teams e Skype di poter ricevere file immagine durante le chat.

Sebbene la vulnerabilità sia stata subito individuata ed opportunamente corretta dagli operatori di Microsoft Teams, il caso dimostra l’importanza del rispetto del GDPR e della cybersecurity.

L’impiego di tali risorse richiede comunque, da parte del Titolare del trattamento, il rispetto dei principi e delle regole imposte dal GDPR, in particolare:

  • La sicurezza del trattamento, come previsto dall’art. 32 GDPR;
  • L’implementazione di misure che garantiscano la privacy by default e by design;
  • Il rispetto dei diritti dell’interessato;

 

Inoltre, ogniqualvolta tali piattaforme vengano utilizzate dai dipendenti pubblici o privati, un’adeguata conoscenza e formazione in materia di sicurezza informatica risulta essenziale: in effetti, il primo fattore di vulnerabilità dei sistemi – ivi compreso quello relativo alla data protection – è costituito dall’errore umano, causato da un’errata valutazione o da una scarsa percezione del problema e delle criticità conseguibili.

Tra questi, rientra anche il download di installer che, fraudolentemente, si spacciano per applicazioni molto conosciute come Zoom, Webex e Slack: questi, in realtà, contengono minacce adware “advertising supported software” (software sovvenzionato da pubblicità).  Si tratta software che adoperano metodologie subdole, che possono determinare il trasferimento su un altro programma, al fine di provocarne con l’inganno l’installazione su PC, tablet o dispositivo mobile.

 

 

L’importanza della formazione e della consulenza specialistica come fattore di prevenzione

 

Le nuove minacce congeniate dai cyber- criminali espongono gli operatori economici e le Pubbliche amministrazioni a nuove criticità e preoccupazioni. In questi casi, l’assenza di formazione ed informazione su tali aspetti costituiscono i primi fattori di vulnerabilità del sistema organizzativo aziendale e pubblico.

Per tali ragioni, Hedya presenta gli innovativi percorsi di formazione:

  • “Smart working, Privacy e Cyber Security”;
  • “La Protezione dei Dati Personali nei luoghi di lavoro pubblici e privati”.

I percorsi formativi sono rivolti al personale di enti pubblici e privati, a tutti i datori di lavoro e liberi professionisti interessati alla materia.

 

Inoltre, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità alla normativa rilevante in materia.

 

Si segnalano, per i percorsi formativi e di aggiornamento:

  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per ottenere un’adeguata formazione in materia di gestione dei dati personali;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, per intraprendere un percorso professionale di elevata specializzazione per svolgere le funzioni tipiche del Data Protection Officer.
  • Non da ultimo, risulta indispensabile formare l’amministratore di sistema attraverso il corso “Amministratore di sistema”, appositamente dedicato a tale figura.

 

 

 

4 Maggio 2020/da Hedya
News

Contact Tracing: Regione che vai, App che trovi. Stop del Garante

App sul tracciamento anti-Covid: quali requisiti?

 

La permanenza di un elevato numero dei contagi a distanza da oltre un mese dal lockdown, assieme alla contestuale programmazione della fase di riapertura delle attività su tutto il territorio nazionale, ha spinto il governo a ricercare le più idonee misure per garantire il distanziamento sociale e il contenimento del contagio.

Per attuare tale politica di prevenzione, si è ritenuto di procedere al contact tracing: la tracciatura dei contatti è considerata una delle azioni di sanità pubblica utilizzate per la prevenzione e contenimento della diffusione di molte malattie infettive.

Con l’ordinanza n. 10/2020 del 16 aprile 2020, il Commissario straordinario per l’emergenza ha disposto di di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons S.p.a. per la realizzazione dell’App “Immuni”, utilizzabile su tutto il territorio nazionale.

La misura disposta dal Commissario rappresenta soltanto l’ultima delle molteplici iniziative consolidatesi a livello regionale: nell’inerzia statuale, infatti, varie regioni hanno provveduto alla realizzazione ovvero sperimentazione di App in grado di monitorare gli spostamenti nel territorio regionale, specialmente nel caso di soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria.

Tra le varie Regioni, la Sardegna è stata una delle prime che ha deciso di ricorrere alle app di contact tracing. Pertanto, è stata predisposta l’app Covid 19 Regione Sardegna: si tratta di un’app scaricabile sia su dispositivi Android, sia su dispositivi ios, che completa le misure già adottate per tracciare gli spostamenti dei soggetti di recente sbarcati sull’isola. Ispirandosi al modello coreano, l’app mira a tracciare in tempo reale gli spostamenti delle persone, sfruttando i loro smartphone e tecniche avanzate di geolocalizzazione.

In particolare, il sistema si prefiggeva un obiettivo ambizioso, consistente nel monitoraggio della posizione degli utenti ogni 60 secondi, comune per comune, con approssimazione fino al numero civico.

L’impiego delle App, anche se gestite da autorità pubbliche, richiede comunque il rispetto degli standard previsti dal GDPR in tema di protezione dei dati personali e di sicurezza del trattamento.

Come chiarito anche dal Comitato dei Garanti (EDPB) con le recenti Guidelines 3/2020, anche il trattamento di dati relativi alla salute attraverso app deve essere conforme al GDPR. In particolare, dovranno essere garantiti:

  • La sussistenza di una base giuridica legittimante le operazioni di trattamento;
  • La trasparenza e la correttezza del trattamento, anche attraverso la predisposizione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 – 14 GDPR;
  • La predisposizione di misure che garantiscano la sicurezza del trattamento;
  • L’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 GDPR.

 

Tali linee sono state ribadite dal Garante privacy, che nel rammentare le regole fissate dall’Europa per il tracciamento, ha confermato l’impossibilità di ricorrere alla geolocalizzazione, optando al contrario per la tecnologia bluetooth, garantendo anonimato e volontarietà.

Per quanto riguarda la differenziazione regionale, il Garante privacy ha consigliato l’arresto di ogni iniziativa regionale a contenuto tecnologico. Occorrerebbe, invece, uniformare al massimo i comportamenti per inserire il data tracing in una strategia più generale che consenta di scongiurare nuovi focolai. Pertanto, se ogni regione adottasse la sua app ed effettua il suo tracciamento, il potere persuasivo viene meno e il rischio di trattamento scorretto dei dati aumenta a dismisura.

 

 

La necessità di percorsi formativi adeguati e di servizi di consulenza mirati: le proposte di Hedya

Le recenti misure adottate a livello nazionale confermano che per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR, nonché delle più importanti applicazioni pratiche, costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità alla normativa rilevante in materia.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.
  • Non da ultimo, risulta indispensabile formare l’amministratore di sistema attraverso il corso “Amministratore di sistema”, appositamente dedicato a tale figura.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

 

23 Aprile 2020/da Hedya
News

Data Breach Inps, per il Garante è segno di un’insufficiente cultura della protezione dati nel nostro Paese

Il Data Breach Inps: ancora criticità per le PA?

Il caso di Data breach che ha colpito il portale dell’Inps rappresenta soltanto l’ultima delle molteplici violazioni che hanno interessato le Pubbliche Amministrazioni. Come dichiarato dal Garante per la protezione dei dati personali, infatti, l’assenza di adeguate misure di sicurezza per la tutela delle banche dati e dei siti delle amministrazioni pubbliche rappresenta una questione critica costante.

Le amministrazioni pubbliche, infatti, trattano quotidianamente ingenti moli di dati personali, per lo svolgimento delle proprie funzioni e l’erogazione di servizi pubblici online.

Le Pubbliche amministrazioni, in particolare, devono garantire:

  • La sicurezza del trattamento, come previsto dall’art. 32 GDPR;
  • L’implementazione di misure che garantiscano la privacy by default e by design;
  • Il rispetto dei diritti dell’interessato;
  • La nomina del Data protection Officer (DPO)

 

Il data breach dell’Istituto ha messo in luce una serie di criticità. Per consentire l’erogazione di sussidi economici, l’Inps aveva istituito sul proprio sito, dal 1 aprile 2020, una pagina dedicata a tale richiesta, previa registrazione del richiedente. Sin dai primi utilizzi del portale, tuttavia, è stato possibile accedere in modo incontrollato ai dati personali di un numero elevatissimo di contribuenti: in particolare, sono stati visibili in chiaro milioni di dati personali relativi ai dati inseriti nella registrazione, tra cui anche gli Iban personali e gli indirizzi di residenza. L’episodio ha dimostrato tutta la vulnerabilità delle misure di sicurezza precedentemente predisposte, violando l’art. 32 GDPR e richiedendo l’intervento del Garante che ha avviato un’istruttoria allo scopo di effettuare opportune verifiche e valutare l’adeguatezza delle contromisure adottate dall’Ente e gli interventi necessari a tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

Nel complesso, la violazione ha permesso l’emergere di ulteriori criticità, che non incidono sulle misure di sicurezza. In particolare:

  • L’assenza di un Responsabile della protezione dati al momento della verificazione della violazione;
  • La possibile condizione di conflitto di interessi del Resposabile per la protezione dati, per tutto il periodo di esercizio della funzione.

 

Come assicurare la collaborazione tra le varie figure professionali? Hedya propone un percorso formativo innovativo sulle “Nuove Professioni Digitali”

 

Le posizioni del Garante evidenziano la necessità, per le Pubbliche Amministrazioni, di percorsi formativi:

  • integrati, che coinvolgano le varie figure professionali;
  • mirati ad assicurare la sicurezza del trattamento;
  • aggiornati su tutte le principali questioni connesse al GDPR.

 

Per tali ragioni, Hedya propone il percorso formativo innovativo “Le Nuove Professioni Digitali”. Se il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 o semplicemente CAD) e la normativa collegata (Linee Guida AgID) ci presentano il Responsabile Transizione al Digitale e Responsabile della Conservazione Documentale, il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) schiera in campo il Responsabile per la protezione dei dati personali e l’Amministratore di sistema.  Si tratta di nuove figure professionali, la cui formazione deve necessariamente essere di natura trasversale, che convivono della nuova P.A. Digitale e che ne guidano il cambiamento.

 

Hedya propone inoltre un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

  1. Formazione e consulenza in materia di Digitalizzazione

Hedya supporta le Pubbliche Amministrazioni anche attraverso servizi di consulenza mirati, in materia di digitalizzazione, sui temi più critici connessi agli obblighi e agli adempimenti prescritti dalla legge.

Per tali ragioni, Hedya propone il percorso formativo “IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE” per il corretto svolgimento dei compiti del Responsabile per la Transizione al Digitale, considerato il driver della transizione al Digitale.

Il percorso è rivolto:

  • a tutti coloro che all’interno delle Pubbliche Amministrazioni sono coinvolti, a vario titolo, nei processi di trasformazione alla modalità digitale;
  • a tutti coloro che sono stati nominati e che svolgono attualmente il ruolo di Responsabile per la Transizione al Digitale.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

 

 

 

15 Aprile 2020/da Hedya
News

La didattica online ai tempi del Covid-19: dal Garante le istruzioni per l’uso

Didattica online e privacy: quali tutele?

Il contesto emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle istituzioni scolastiche e universitarie l’esigenza di proseguire l’attività didattica con modalità innovative, ricorrendo a piattaforme e-learning per supportare forme di didattica a distanza, così da garantirne la continuità.

Tuttavia, i primi utilizzi hanno sollevato molteplici criticità, già menzionate nel precedente articolo.

Per rispondere alle principali questioni sollevate in materia di privacy, il Garante ha pubblicato un atto di indirizzo per scuole ed atenei.

In sintesi, le prime Linee di indirizzo fornite dal Garante precisano che:

  • Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento in questo caso è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.
  • Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza, occorrerà preferire quegli strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati.
  • Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi.
  • Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell’università dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.
  • Inoltre, i gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all’attività didattica.

 

Le indicazioni del Garante si rivelano uno strumento utile per orientare le modalità didattiche di scuole e università. Tuttavia, non eliminano tutte le criticità connesse, ad esempio, alla registrazione delle lezioni, al controllo a distanza dei docenti e alla diffusione di contenuti non autorizzati in rete. Le istituzioni scolastiche ed universitarie, pertanto, non sono esonerate dal valutare tutti i possibili rischi dovendo, di converso, predisporre tutte le misure tecniche ed organizzative più idonee.

Per tali ragioni, risulta necessario applicare tutti i principi previsti dal GDPR, partendo anzitutto da quelli indicati all’articolo 5, come il principio di finalità, accountability e minimizzazione.

 

 

La necessità di percorsi formativi adeguati e di servizi di consulenza mirati: le proposte di Hedya

Le recenti misure adottate a livello nazionale confermano che per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR, nonché delle più importanti applicazioni pratiche, costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya fornisce percorsi formativi e di aggiornamento, nonché servizi di consulenza.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

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  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

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