Consenso e Cookie wall, le nuove Linee Guida del Comitato europeo ne chiariscono il rapporto

Le Linee Guida su cookie e consenso: cosa cambia?

Con le nuove Linee Guida n. 5/2020, adottate lo scorso 4 maggio, il Comitato europeo per la protezione dei dati personali ha fornito ulteriori precisazioni sull’impiego dei Cookie. Come già illustrato in precedenti approfondimenti, i cookie sono informazioni immesse sul browser ogniqualvolta si compia un’operazione in rete. Dal punto di vista informativo, ogni cookie può contenere diversi dati, imponendo in tal caso il rispetto dei principi sulla protezione dati.

L’entrata in vigore del GDPR ha imposto dei limiti all’utilizzo dei cookie, per garantire la validità del consenso: come risulta dall’art. 7 comma 1 del GDPR e del Considerando 32, il consenso dovrà essere espresso mediante un atto positivo con cui l’interessato esprime la propria intenzione libera, specifica, informata ed inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L’aspetto più problematico, pertanto, riguarda le modalità di prestazione del consenso per l’installazione dei cookies.

Primi chiarimenti sul corretto impiego dei cookie sono stati forniti dalla Corte di giustizia. Con la sentenza emanata il 1 Ottobre 2019, la Corte ha dichiarato che il consenso che l’utente di un sito Internet deve prestare ai fini dell’installazione e della consultazione di cookie sulla sua apparecchiatura terminale non è validamente espresso mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.

Le Linee guida del Comitato europeo si soffermano su due ulteriori profili problematici, connessi alle operazioni di cookie wall e di scroll:

  • Nel caso di cookie wall, l’accesso ai servizi e alle funzionalità del sito viene subordinato al consenso di un utente che, se non prestato, impedisce la fruizione delle informazioni o dei servizi previsti nella pagina web. Sul punto, le Linee guida affermano che per l’interessato non si prospetta una scelta autentica; pertanto, il consenso dell’utente non può intendersi fornito liberamente se l’accesso ai servizi e alle funzionalità del sito risulta essere subordinato al cookie wall.
  • Nel caso di consenso carpito attraverso operazioni di scroll, similmente, non consisterebbe in una azione positiva inequivocabile, requisito imprescindibile richiesto dal GDPR. Per tali ragioni, la semplice prosecuzione dell’uso di un sito web non costituisce, secondo le Linee guida, un comportamento dal quale sia possibile ricavare una manifestazione di volontà dell’interessato a prestare il consenso a un trattamento proposto, conforme al GDPR.

 

La necessità di formazione in materia di GDPR e professioni digitali: Hedya propone i percorsi formativi innovativi

La recente posizione adottata dal Comitato europeo per la protezione dati dimostra che per poter operare correttamente sul web, occorre una buona conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR.

Per tali ragioni, Hedya propone gli innovativi percorsi di formazione:

 

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