Gare telematiche, il gestore della piattaforma è responsabile del malfunzionamento

E- procurement e malfunzionamento della piattaforma: chi ne risponde?

Con sentenza del 3 giugno 2020 la sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia si pronuncia in materia di E-procurement. Come è noto, il ricorso a mercati e gare telematiche costituisce strumento per la modernizzazione ed una maggiore efficienza dei processi amministrativi, nonché per il controllo e la riduzione della spesa pubblica.

Per tali ragioni, il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 50 (Codice dei Contratti pubblici), che fornisce disposizioni specifiche in merito al recepimento delle direttive europee in materia e introduce le azioni necessarie a regolamentare e standardizzare i processi e le procedure in ambito e-procurement.

Alla luce delle fonti nazionali e sovranazionali di riferimento, l’espletamento delle gare telematiche prevede l’obbligo delle comunicazioni elettroniche e, più precisamente:

 

  • La pubblicazione elettronica dei bandi di gara (e-notification);
  • L’accesso elettronico ai documenti di gara (e-access);
  • La presentazione elettronica delle offerte (e-submission);
  • Il documento di gara unico europeo (ESPD);
  • Il sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle procedure d’appalto (e-Certis).

 

La fase dell’e-submission è quella che presenta maggiori criticità: spesso, infatti, gli operatori economici non possono concludere le operazioni previste secondo la procedura telematica, mediante l’elaborazione della “busta” e la susseguente apposizione della firma digitale, a causa di un blocco generato dalla piattaforma telematica.

In tali casi, secondo il Tar Puglia, sussiste un obbligo di leale collaborazione da parte del gestore della piattaforma, che dovrà individuare immediatamente le cause del blocco del sistema e adoperarsi per la finalizzazione assistita della procedura d’invio eventualmente anche successivo rispetto all’orario di scadenza. La stazione appaltante, pertanto, sarà tenuta a prorogare i termini per la presentazione delle offerte, per permettere all’operatore economico di concludere la presentazione della propria offerta. In tali casi, inoltre, il gestore delle piattaforme di e-procurement è responsabile nel caso di malfunzionamento del sistema di caricamento dei documenti e, in generale, di presentazione dell’offerta.

 

 

Come garantire la correttezza delle procedure? Hedya propone i percorsi innovativi “Il codice dei contratti pubblici” e “Tecniche di redazione degli atti amministrativi”

 

Le recenti pronunce sull’E-procurement dimostrano la sussistenza di nuove ed essenziali competenze per le PA nella gestione delle comunicazioni con tutti i soggetti richiedenti, per adeguarsi ai canoni di trasparenza e digitalizzazione in corso.

Per tali ragioni, Hedya propone gli innovativi percorsi di formazione:

 

I percorsi formativi sono rivolti al personale di enti pubblici e privati, a tutti i datori di lavoro e liberi professionisti interessati alla materia.

 

Inoltre, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità alla normativa rilevante in materia.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati

 

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