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La Didattica a distanza nell’era del Covid-19: la privacy non va in “quarantena”

Didattica a distanza e GDPR: quali regole?

L’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha reso necessari, nell’arco di pochi giorni, provvedimenti che hanno richiesto l’attivazione, da parte di tutte le Università (ma anche di tutti gli Istituti scolastici, come precisato dal Miur con apposita nota) di apposite modalità di didattica a distanza.

Di conseguenza, attraverso l’impiego di molteplici piattaforme di e –learning a disposizione, i docenti procederanno all’erogazione dei propri corsi in forma asincrona o in streaming in tempo reale.

In tali casi, tuttavia, l’esigenza di somministrare percorsi formativi generalmente erogati offline non deve tradursi in una compromissione della protezione dati non solo degli studenti, ma anche dei docenti. Come osservato dal Comitato europeo per la protezione dati personali in una Dichiarazione resa lo scorso 19 marzo, il GDPR è una normativa di ampia portata e contiene disposizioni che si applicano anche al trattamento dei dati personali in un contesto come quello relativo al COVID-19.

In tale contesto, le modalità di erogazione delle lezioni in tempo reale, attraverso aule virtuali, costituiscono l’ipotesi più critica quanto alle molteplici tutele che devono essere costantemente garantite sia per gli studenti, che per i docenti impegnati nelle attività didattiche. L’emergenza sanitaria, infatti, pone questioni di ampio respiro connesse al GDPR, come ad esempio l’obbligo di effettuare valutazioni di impatto, o anche l’obbligo di fornire garanzie di sicurezza adeguate, che si collegano alle questioni più generali in materia di smart working.

  • Per quanto concerne la tutela degli studenti, bisogna rammentare che il GDPR prevede precisi oneri informativi agli articoli 13 e 14 sulle condizioni di liceità e le modalità di trattamento corretto, come ad esempio l’indicazione – in tali casi – del responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, che tratta i dati personali per le finalità connesse alla didattica.

Inoltre, occorre prestare attenzione alle modalità di utilizzo della piattaforma, come ad esempio alla gestione degli accessi, ma soprattutto all’utilizzo delle webcam e dell’audio, per evitare trasmissioni non consentite e riproduzioni illecite.

  • Per quanto concerne la posizione dei docenti, il discorso risulta più ampio. In tali casi, infatti, il rispetto del GDPR si interseca con ulteriori fonti normative, come ad esempio:
    • La disciplina sul controllo a distanza dei lavoratori;
    • La disciplina a tutela del diritto d’autore (nella duplice dimensione del diritto morale e patrimoniale d’autore).

Dal confronto con le diverse discipline citate, si pongono molteplici dubbi in merito alla possibilità di registrazione delle lezioni erogate in tempo reale, alle tutele che devono essere apprestate anche nei confronti del docente (si pensi, ad esempio, ai casi di condivisione dello schermo del pc personale del docente).

Inoltre, si pongono questioni in merito alle misure di sicurezza, che dovrebbero essere predisposte.

 

In conclusione, l’emergenza sanitaria ha spinto il settore pubblico e privato ad una fase di “smart working” forzato, in cui permangono ancora molteplici criticità, connessi all’impiego di un dispositivo personale per l’erogazione delle lezioni, ivi inclusi le connessioni personali (Wifi, Adsl, etc.). In questi casi, si pongono questioni:

  • sulle misure relative allasicurezza dei sistemi utilizzati da remoto;
  • sull’adozione o sull’adeguatezza di sistemi antivirus o antimalaware.

 

 

La necessità di percorsi formativi adeguati e di servizi di consulenza mirati: le proposte di Hedya

Le recenti misure adottate a livello nazionale confermano che per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR, nonché delle più importanti applicazioni pratiche, costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya fornisce percorsi formativi e di aggiornamento, nonché servizi di consulenza.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

 

23 Marzo 2020/da Hedya
News

Privacy e condominio: commette reato di diffamazione l’amministratore che rivela l’altrui morosità

 

Privacy e condominio: quali obblighi?

La protezione dei dati personali trova applicazione anche per il condominio. In tali casi, grava sull’amministratore di condominio (se nominato) rispettare i principi contemplati nel GDPR.

In questi casi, l’amministratore deve agire bilanciando due contrapposte esigenze, ovvero:

  • La tutela della riservatezza dei singoli condomini;
  • La trasparenza nella gestione del condominio.

Le criticità connesse a tale bilanciamento, in realtà, risultano anteriori all’entrata in vigore del GDPR: sin dal 2013, infatti, il Garante privacy aveva realizzato un Vademecum, contenente informazioni operative:

  • sulla qualifica soggettiva del condominio, dell’amministratore e dei condomini;
  • sulle modalità di svolgimento dell’assemblea condominiale (ad esempio, in caso di videoregistrazione delle sedute assembleari).

Nell’ambito delle proprie attività gestorie, i problemi più frequenti che coinvolgono l’amministratore di condominio riguardano gli stati di morosità dei condomini. In tali casi, l’amministratore potrà rispondere del reato di diffamazione, previsto dall’articolo 595 del codice penale, qualora le modalità di comunicazione dello stato di morosità non sia considerato idoneo.

La giurisprudenza ha infatti affermato che risponde del reato di diffamazione l’amministratore di condominio che:

  • per evitare il rischio imminente dell’interruzione della fornitura idrica condominiale, affigga sull’ascensore dello stabile l’elenco dei condomini morosi. In questo caso, la condotta è stata ritenuta sproporzionata e, comunque, ingiustificata atteso l’inevitabile pregiudizio recato alla persona offesa, che ben poteva essere notiziata in altro modo, anche perché l’amministratore era a conoscenza dello stato di insolvenza dei condomini da diverso tempo;
  • rende noto a terzi lo stato di morosità di determinati condomini. Il caso riguardava l’invio, da parte del legale dell’amministratore del condominio, di una serie di lettere di sollecito indirizzate a diversi destinatari nelle quali si dava comunicazione che il condomino era inadempiente al pagamento delle spese condominiali: in tali casi, seppur la notizia fosse vera, il mezzo e la forma verbale adoperata è stata qualificata diffamatoria.

 

 

La necessità di percorsi formativi adeguati e di servizi di consulenza mirati: le proposte di Hedya

 

Le recenti pronunce giurisprudenziali confermano che per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR, nonché delle più importanti applicazioni pratiche, costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya fornisce percorsi formativi e di aggiornamento, nonché servizi di consulenza.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

17 Marzo 2020/da Hedya
News

Università “all’esame” del Garante: la tutela del whistleblowing non rispetta il GDPR

Tutela del whistleblowing a prova del GDPR: errori da non commettere

Con il recente Provvedimento del 23 gennaio, il Garante privacy ha sanzionato l’Università La Sapienza di Roma, per una somma pari a 30 mila Euro.

La vicenda, risalente al dicembre 2018, ha ad oggetto l’avvenuta diffusione di dati personali trattati attraverso la piattaforma che l’Ateneo, all’epoca dei fatti, utilizzava per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei propri dipendenti e di soggetti terzi, nell’ambito della disciplina del c.d. whistleblowing.

Come è noto, con l’introduzione della legge n. 179/2017, è stata potenziata l’applicazione on line per le segnalazioni di illeciti o irregolarità e comunicazioni di misure ritorsive, ai sensi dell’art. 54-bis, d.lgs. 165/2001: le Pubbliche Amministrazioni, pertanto, sono tenute a predisporre una piattaforma interna, affinché possano essere effettuate le segnalazioni nel più completo rispetto delle regole sull’anonimato.

Con nota del 14 dicembre 2018 (prot. n. 37333), l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” ha notificato al Garante, ai sensi dell’art. 33 del GDPR, la dispersione di dati personali comuni (nome, indirizzo e-mail) relativi a 2 segnalanti.

In particolare, tali dati ottenuti tramite la piattaforma whistleblowing, sono stati oggetto:

  • Di illecita pubblicazione sul web dell’elenco dei soggetti che hanno aperto segnalazioni riservate, contenute nell’applicativo;
  • Di indicizzazione delle pagine web in questione da parte di motori di ricerca web.

 

Nel corso dell’istruttoria sono emerse molteplici criticità, inerenti alla sicurezza del trattamento. In particolare, il Garante ha individuato significative criticità in relazione alle misure tecniche per il controllo degli accessi e per il trasporto e la conservazione dei dati.

Per tali ragioni, l’Autorità ha rilevato l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Università degli studi di Roma, per aver, in particolare, omesso di adempiere agli obblighi di sicurezza imposti dall’art. 32 del GDPR.

 

La necessità di percorsi formativi adeguati e di servizi di consulenza mirati: le proposte di Hedya

 

Le recenti pronunce del Garante privacy confermano che per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR, nonché delle più importanti applicazioni pratiche, costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya fornisce percorsi formativi e di aggiornamento, nonché servizi di consulenza.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

  1. Formazione e consulenza in materia di Digitalizzazione

Hedya supporta le Pubbliche Amministrazioni anche attraverso servizi di consulenza mirati, in materia di digitalizzazione, sui temi più critici connessi agli obblighi e agli adempimenti prescritti dalla legge.

Per tali ragioni, Hedya propone il percorso formativo “IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE” per il corretto svolgimento dei compiti del Responsabile per la Transizione al Digitale, considerato il driver della transizione al Digitale.

Il percorso è rivolto:

  • a tutti coloro che all’interno delle Pubbliche Amministrazioni sono coinvolti, a vario titolo, nei processi di trasformazione alla modalità digitale;
  • a tutti coloro che sono stati nominati e che svolgono attualmente il ruolo di Responsabile per la Transizione al Digitale.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

24 Febbraio 2020/da Hedya
News

Marketing a prova di GDPR: impossibile invocare il legittimo interesse come regola generale

GDPR e marketing: quale base giuridica?

Con il provvedimento del 15 gennaio 2020, il Garante per la protezione dati personali è tornato a pronunciarsi in materia di marketing, sanzionando la Società TIM S.p.A. per la somma di euro 27.802.946,00. Dai primi mesi del 2017, infatti, sono pervenute all’Autorità numerosi reclami e segnalazioni riguardanti trattamenti di dati aventi ad oggetto la ricezione di chiamate promozionali indesiderate da parte dell’operatore telefonico TIM S.p.A.

Tali telefonate venivano effettuate:

  • in assenza di consenso degli interessati;
  • nonostante l’iscrizione delle utenze telefoniche nel Registro pubblico delle opposizioni;
  • anche dopo l’esercizio del diritto di opposizione nei confronti della Società;
  • nell’ambito di procedure finalizzate alla soluzione di guasti tecnici inerenti ai servizi di telefonia erogati agli altri interessati da altre compagnie telefoniche.

 

Ulteriori questioni sollevate riguardavano il mancato riscontro alle istanze formulate dagli interessati con riguardo agli specifici diritti individuati nel GDPR, e in particolare a quelli di accesso ai propri dati e di opposizione al trattamento per finalità promozionali.

Inoltre, è stata rilevata la prassi della Società di prevedere il rilascio obbligatorio del consenso per il trattamento a fini di marketing, in sede di attivazione del programma “TIM Party” nell’ambito del sito web della Società; infine, nell’ambito della modulistica predisposta per l’autocertificazione di possesso di linea prepagata, si è riscontrata la raccolta di un consenso unico e indistinto al trattamento dei dati per svariate finalità, ben ulteriori all’esecuzione del contratto.

In tali circostanze, la Società ha giustificato tale condotta, ritenendo di poter agire in forza del legittimo interesse, di cui all’art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento.

 

Sul punto, il Garante ha affermato che il legittimo interesse non può surrogare in via generale il consenso dell’interessato quale base giuridica del marketing. Secondo l’Autorità, infatti, il GDPR – al pari della direttiva 95/46/CE all’art. 7, comma 1, lett. f) – lo ammette solo “a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali”. Inoltre, dalla lettura del Considerando 47 del Regolamento, incentrato sull’applicabilità del legittimo interesse al marketing, si tengano in debito “conto le ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento”.

 

La necessità di percorsi formativi adeguati e di servizi di consulenza mirati: le proposte di Hedya

 

Le recenti pronunce del Garante privacy confermano che per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR, nonché delle più importanti applicazioni pratiche, costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya fornisce percorsi formativi e di aggiornamento, nonché servizi di consulenza.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

  1. Formazione e consulenza in materia di Digitalizzazione

Hedya supporta le Pubbliche Amministrazioni anche attraverso servizi di consulenza mirati, in materia di digitalizzazione, sui temi più critici connessi agli obblighi e agli adempimenti prescritti dalla legge.

Per tali ragioni, Hedya propone il percorso formativo “IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE” per il corretto svolgimento dei compiti del Responsabile per la Transizione al Digitale, considerato il driver della transizione al Digitale.

Il percorso è rivolto:

  • a tutti coloro che all’interno delle Pubbliche Amministrazioni sono coinvolti, a vario titolo, nei processi di trasformazione alla modalità digitale;
  • a tutti coloro che sono stati nominati e che svolgono attualmente il ruolo di Responsabile per la Transizione al Digitale.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

 

 

20 Febbraio 2020/da Hedya
News

PA “bocciata” al test di conformità al GDPR: è il settore più sanzionato

PA e GDPR compliance: quali criticità?

In base ad una ricerca condotta nel corso del 2019, la Pubblica Amministrazione si dimostra il settore più colpito dalle sanzioni per violazione della normativa sulla protezione dei dati personali nel corso del 2019.

Come è noto, il settore pubblico è tenuto ad operare un costante bilanciamento tra protezione dei dati personali e trasparenza, al fine di garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione.

In base all’analisi dei molteplici provvedimenti del Garante per la protezione dati, le questioni più critiche riguardano:

  • Assenza di adeguate misure di sicurezza ex art. 32 GDPR;
  • Inadeguatezza del proprio sistema gestionale e documentale;
  • Pubblicazione di dati non necessari o non pertinenti, in contrasto con i principi previsti all’art. 5 GDPR;
  • Ostensione di dati e informazioni oltre il termine legale, comportando l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15 – 22 GDPR.

 

Le ripetute violazioni del GDPR da parte delle Pubbliche Amministrazioni costituiscono ben il 17% del totale delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nel corso del 2019, e già alla fine di gennaio 2020 questo trend sembra trovare puntuale conferma.

A metà gennaio, infatti, il Garante per la protezione dati ha emanato una nuova ordinanza ingiunzione, con cui ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 mila euro per violazione del GDPR. In particolare, all’ente comunale destinatario del provvedimento (Comune di Francavilla Fontana) è stata contestata la condotta di illecita pubblicazione di dati nell’albo pretorio online, a causa della di una determinazione dirigenziale in cui risultavano riportati anche dati e informazioni personali del reclamante. In particolare, la determina conteneva dettagliati riferimenti:

  • alle relative infermità per cause di servizio;
  • l’indicazione che lo stesso aveva diritto all’equo indennizzo per un certo importo;
  • le coordinate IBAN dell’avvocato incaricato dall’Ente.

 

Il Comune si è attivato per rimuovere i dati personali dei soggetti interessati appena ricevuta la richiesta di informazioni da parte del Garante, attuando un comportamento collaborativo con l’Autorità al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi. Inoltre, sono state messe in atto diverse misure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi degli artt. 25-32 del RGPD. Tale comportamento è stato valutato positivamente dal Garante, che ne ha tenuto conto ai fini di una minor determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Come rendersi GDPR compliant? I percorsi formativi e i servizi di consulenza suggeriti da Hedya

 

Il caso sottoposto all’attenzione del Garante dimostra che l’applicazione delle prescrizioni contenute nel GDPR risulta ormai imprescindibile, e che l’assenza di formazione ed informazione costituisce uno dei primi fattori di criticità del sistema organizzativo aziendale e pubblico.

Per tali ragioni, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità alla normativa rilevante in materia.

 

Si segnalano, per i percorsi formativi e di aggiornamento:

In particolare, si prevede:

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

 

13 Febbraio 2020/da Hedya
News

Videosorveglianza: approvate le nuove Linee Guida UE sulla corretta applicazione del GDPR

Nuove Linee Guida in materia di Videosorveglianza: quali obblighi?

Nel corso degli ultimi anni, il ricorso ad impianti di videosorveglianza – da parte dell’autorità pubblica, ma altresì dei privati – per il monitoraggio sistematico e automatizzato di determinati spazi è in crescita. L’impiego di tali sistemi, infatti, mira a garantire il massimo grado di sicurezza collettiva, nonché individuale: tuttavia, questa attività comporta la raccolta e la conservazione dati personali – anche a carattere particolare – per tutti i soggetti che transitano nello spazio monitorato, richiedendo adeguate tutele.

Per tali ragioni, il 29 gennaio 2020 sono state approvate in via definitiva le Linee Guida n.3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

Le Linee Guida:

  • forniscono indicazioni sulla corretta applicazione del GDPR;
  • chiariscono la portata applicativa della normativa in materia di protezione dati.

Pertanto il GDPR non trova applicazione ogniqualvolta le attività di trattamento di dati non hanno alcun riferimento a una persona, ad esempio se una persona non può essere identificata, direttamente o indirettamente, come ad esempio:

  • telecamere finte che, in quanto tali, non elaborano dati personali;
  • registrazioni effettuate da un’altitudine elevata, solo se se i dati elaborati non sono collegati a una persona specifica;
  • attività strettamente personale o domestica.

 

Per tutti i casi che ricadono nell’applicazione del GDPR, le Linee Guida richiamano gli obblighi previsti dal Regolamento, garantendo:

  • la liceità del trattamento;
  • i principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione, nonché di privacy by design e by default;
  • i diritti dell’interessato;
  • l’implementazione di adeguate misure di sicurezza.

 

Inoltre, dati gli scopi tipici della videosorveglianza (protezione delle persone e dei beni, individuazione, prevenzione e controllo dei reati, raccolta di prove e identificazione biometrica dei sospetti), le Linee Guida ritengono che, al ricorrere dei requisiti stabiliti all’articolo 35 del GDPR, sia opportuno condurre una DPIA. Pertanto, i titolari del trattamento dovrebbero consultare attentamente la normativa e la prassi applicativa per determinare se tale valutazione è necessaria e, se necessario, effettuarla. L’esito della DPIA eseguita dovrebbe determinare la scelta da parte del titolare del trattamento delle misure di protezione dei dati attuate.

 

Come rendersi GDPR compliant? I percorsi formativi e i servizi di consulenza suggeriti da Hedya

 

La pubblicazione delle nuove Linee Guida dimostra che l’assenza di formazione ed informazione in materia di videosorveglianza costituiscono i primi fattori di criticità del sistema organizzativo aziendale e pubblico.

Per tali ragioni, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità alla normativa rilevante in materia.

 

Si segnalano, per i percorsi formativi e di aggiornamento:

In particolare, si prevede:

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

 

 

5 Febbraio 2020/da Hedya
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