Privacy e condominio: commette reato di diffamazione l’amministratore che rivela l’altrui morosità

 

Privacy e condominio: quali obblighi?

La protezione dei dati personali trova applicazione anche per il condominio. In tali casi, grava sull’amministratore di condominio (se nominato) rispettare i principi contemplati nel GDPR.

In questi casi, l’amministratore deve agire bilanciando due contrapposte esigenze, ovvero:

  • La tutela della riservatezza dei singoli condomini;
  • La trasparenza nella gestione del condominio.

Le criticità connesse a tale bilanciamento, in realtà, risultano anteriori all’entrata in vigore del GDPR: sin dal 2013, infatti, il Garante privacy aveva realizzato un Vademecum, contenente informazioni operative:

  • sulla qualifica soggettiva del condominio, dell’amministratore e dei condomini;
  • sulle modalità di svolgimento dell’assemblea condominiale (ad esempio, in caso di videoregistrazione delle sedute assembleari).

Nell’ambito delle proprie attività gestorie, i problemi più frequenti che coinvolgono l’amministratore di condominio riguardano gli stati di morosità dei condomini. In tali casi, l’amministratore potrà rispondere del reato di diffamazione, previsto dall’articolo 595 del codice penale, qualora le modalità di comunicazione dello stato di morosità non sia considerato idoneo.

La giurisprudenza ha infatti affermato che risponde del reato di diffamazione l’amministratore di condominio che:

  • per evitare il rischio imminente dell’interruzione della fornitura idrica condominiale, affigga sull’ascensore dello stabile l’elenco dei condomini morosi. In questo caso, la condotta è stata ritenuta sproporzionata e, comunque, ingiustificata atteso l’inevitabile pregiudizio recato alla persona offesa, che ben poteva essere notiziata in altro modo, anche perché l’amministratore era a conoscenza dello stato di insolvenza dei condomini da diverso tempo;
  • rende noto a terzi lo stato di morosità di determinati condomini. Il caso riguardava l’invio, da parte del legale dell’amministratore del condominio, di una serie di lettere di sollecito indirizzate a diversi destinatari nelle quali si dava comunicazione che il condomino era inadempiente al pagamento delle spese condominiali: in tali casi, seppur la notizia fosse vera, il mezzo e la forma verbale adoperata è stata qualificata diffamatoria.

 

 

La necessità di percorsi formativi adeguati e di servizi di consulenza mirati: le proposte di Hedya

 

Le recenti pronunce giurisprudenziali confermano che per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR, nonché delle più importanti applicazioni pratiche, costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya fornisce percorsi formativi e di aggiornamento, nonché servizi di consulenza.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
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