Installazione cookie: la Corte di giustizia “detta” nuove regole

I cookie sotto la lente del GDPR

Come osservato nel precedente articolo, i cookie sono informazioni immesse sul browser ogniqualvolta si compia un’operazione in rete. Si pensi, ad esempio, alla navigazione in rete e visita di un sito web, oppure all’utilizzo di un social network dal proprio pc, smartphone tablet.

Dal punto di vista informativo, ogni cookie può contenere diversi dati, imponendo in tal caso il rispetto dei principi sulla protezione dati.

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sono stati rafforzati i requisiti sulla validità del consenso: come risulta dall’art. 7 comma 1 del GDPR e del Considerando 32 il consenso dovrà essere espresso mediante un atto positivo con cui l’interessato esprime la propria intenzione libera, specifica, informata ed inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Di conseguenza, per poter essere validamente conferito, l’interessato:

  • deve essere in grado di intendere quali trattamenti verranno effettuati;
  • può decidere liberamente se accettare o meno (senza alcuna conseguenza negativa) il trattamento indicato;
  • può modificare la propria scelta in maniera altrettanto libera e agevole.

 

Quale consenso? La Corte di giustizia dell’Unione europea detta le regole

 

Alla luce delle novità introdotte dal GDPR, l’aspetto più problematico riguarda le modalità di prestazione del consenso per l’installazione dei cookies.

Il quesito è stato sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, per ottenere un’interpretazione uniforme sull’intero territorio dell’Unione europea.

Con la sentenza emanata lo scorso 1 Ottobre, la Corte ha dichiarato che il consenso che l’utente di un sito Internet deve prestare ai fini dell’installazione e della consultazione di cookie sulla sua apparecchiatura terminale non è validamente espresso mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.

La Corte ha dunque affermato che:

  • il consenso deve essere specifico;
  • il fatto che un utente attivi il pulsante di partecipazione ad un gioco a premi non è sufficiente per ritenere che l’utente abbia validamente espresso il proprio consenso all’installazione di cookie;
  • il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie rientrano tra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare all’utente.

 

Quali conseguenze ?

La recente sentenza della Corte di giustizia dimostra che per poter operare correttamente sul web, occorre una buona conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR. Si suggerisce: