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Privacy e condominio: commette reato di diffamazione l’amministratore che rivela l’altrui morosità

 

Privacy e condominio: quali obblighi?

La protezione dei dati personali trova applicazione anche per il condominio. In tali casi, grava sull’amministratore di condominio (se nominato) rispettare i principi contemplati nel GDPR.

In questi casi, l’amministratore deve agire bilanciando due contrapposte esigenze, ovvero:

  • La tutela della riservatezza dei singoli condomini;
  • La trasparenza nella gestione del condominio.

Le criticità connesse a tale bilanciamento, in realtà, risultano anteriori all’entrata in vigore del GDPR: sin dal 2013, infatti, il Garante privacy aveva realizzato un Vademecum, contenente informazioni operative:

  • sulla qualifica soggettiva del condominio, dell’amministratore e dei condomini;
  • sulle modalità di svolgimento dell’assemblea condominiale (ad esempio, in caso di videoregistrazione delle sedute assembleari).

Nell’ambito delle proprie attività gestorie, i problemi più frequenti che coinvolgono l’amministratore di condominio riguardano gli stati di morosità dei condomini. In tali casi, l’amministratore potrà rispondere del reato di diffamazione, previsto dall’articolo 595 del codice penale, qualora le modalità di comunicazione dello stato di morosità non sia considerato idoneo.

La giurisprudenza ha infatti affermato che risponde del reato di diffamazione l’amministratore di condominio che:

  • per evitare il rischio imminente dell’interruzione della fornitura idrica condominiale, affigga sull’ascensore dello stabile l’elenco dei condomini morosi. In questo caso, la condotta è stata ritenuta sproporzionata e, comunque, ingiustificata atteso l’inevitabile pregiudizio recato alla persona offesa, che ben poteva essere notiziata in altro modo, anche perché l’amministratore era a conoscenza dello stato di insolvenza dei condomini da diverso tempo;
  • rende noto a terzi lo stato di morosità di determinati condomini. Il caso riguardava l’invio, da parte del legale dell’amministratore del condominio, di una serie di lettere di sollecito indirizzate a diversi destinatari nelle quali si dava comunicazione che il condomino era inadempiente al pagamento delle spese condominiali: in tali casi, seppur la notizia fosse vera, il mezzo e la forma verbale adoperata è stata qualificata diffamatoria.

 

 

La necessità di percorsi formativi adeguati e di servizi di consulenza mirati: le proposte di Hedya

 

Le recenti pronunce giurisprudenziali confermano che per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR, nonché delle più importanti applicazioni pratiche, costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya fornisce percorsi formativi e di aggiornamento, nonché servizi di consulenza.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

17 Marzo 2020/da Hedya
News

Telemarketing e Pubblicità nel mirino del Garante: prime maxi sanzioni per violazione del GDPR

Prime maxi sanzioni del Garante italiano: la conformità al GDPR non è regola derogabile

 

Il 2019 ha rappresentato un anno di profonda rivoluzione per la protezione dati personali. Esaurito il periodo di “tolleranza”, anche il Garante italiano per la protezione dati ha provveduto ad emanare i primi provvedimenti sanzionatori.

Le prime due maxi sanzioni sono state applicate nei confronti di Eni Gas e Luce (Egl), per complessivi 11,5 milioni di euro. Le condotte illecite censurate riguardavano, rispettivamente:

  • trattamenti illeciti di dati personali nell’ambito di attività promozionali (telemarketing e teleselling) ;
  • trattamenti illeciti di dati personali, convergenti nell’attivazione di contratti non richiesti.

Le violazioni accertate hanno dimostrato una grave inosservanza dei principi e delle regole comportamentali richieste dal GDPR.

In particolare, si evidenziano:

  • attività pubblicitaria telefonica, effettuata senza il consenso della persona contattata;
  • perpetuata attività pubblicitaria, sebbene fosse stato manifestato il diniego dell’interessato a ricevere chiamate promozionali, oppure senza attivare le specifiche procedure di verifica del Registro pubblico delle opposizioni;
  • l’assenza di misure tecnico organizzative in grado di recepire le manifestazioni di volontà degli utenti;
  • tempi di conservazione dei dati superiori a quelli consentiti;
  • l’acquisizione dei dati dei potenziali clienti da soggetti (list provider) che non avevano acquisito il consenso per la comunicazione di tali dati.

 

Il Garante italiano ha, dunque, rilevato le irregolarità, ingiungendo a Egl l’adozione di una serie di misure correttive e l’introduzione di specifici alert in grado di individuare varie anomalie procedurali.

Le sanzioni sono state determinate tenendo conto dei parametri indicati nel GDPR, tra i quali figurano:

  • l’ampia platea dei soggetti coinvolti (almeno 7200 soggetti interessati);
  • la pervasività delle condotte;
  • la durata della violazione;
  • le condizioni economiche di Egl.

 

 

La necessità di percorsi formativi adeguati e di servizi di consulenza mirati: le proposte di Hedya

 

Per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya fornisce percorsi formativi e di aggiornamento, nonché servizi di consulenza.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

20 Gennaio 2020/da Hedya
News

Ex dipendente, il Garante dispone: è illecito mantenere attivo l’account aziendale

Account aziendale dell’ex dipendente: il datore può accedere?

 

La protezione dei dati personali del dipendente deve essere assicurata anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Questo è il principio espresso dal Garante per la protezione dati in un suo recente parere.

Nel caso di specie, una società aveva mantenuto attivo l’account di posta aziendale di un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro, accedendo alle mail aziendali contenute nella sua casella di posta elettronica. L’ex dipendente era venuto a conoscenza di questa condotta per caso, nel corso di un giudizio promosso nei suoi confronti proprio dalla sua ex azienda: quest’ultima, in particolare, aveva depositato agli atti una email recapitata sulla sua casella di posta un anno dopo la cessazione del rapporto lavorativo. L’account di posta era rimasto così attivo per oltre un anno e mezzo, e la sua eliminazione è avvenuta solo dopo la diffida presentata dal lavoratore nei confronti dell’azienda. L’ex dipendente ha, inoltre, proposto reclamo al Garante, giacché per tale periodo la società aveva avuto accesso a tutte le comunicazioni contenute nel proprio account, anche estranee all’attività lavorativa.

Secondo il Garante, grava sul datore di lavoro l’obbligo, in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali, di rimuove gli account di posta elettronica aziendali riconducibili a persone identificate o identificabili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in un tempo ragionevole parametrato ai tempi tecnici di predisposizione delle misure.

È onore del datore di lavoro, inoltre:

  • provvedere alla contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti all’attività professionale del titolare del trattamento;
  • predisporre misure idonee ad impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo durante il periodo in cui tale sistema automatico è in funzione;

L’adozione di tali misure tecnologiche ed organizzative consente, secondo il Garante, di contemperare l’interesse del titolare ad accedere alle informazioni necessarie all’efficiente gestione della propria attività e a garantirne la continuità con la legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori nonché dei terzi.

 

 

Come operare correttamente? I percorsi formativi e i servizi di consulenza offerti da Hedya

 

Per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya fornisce percorsi formativi e di aggiornamento, nonché servizi di consulenza.

Si suggerisce:

 

  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per ottenere un’adeguata formazione in materia di gestione dei dati personali;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, per intraprendere un percorso professionale di elevata specializzazione per svolgere le funzioni tipiche del Data Protection Officer.

 

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

 

7 Gennaio 2020/da Hedya
News

PMI e Ransomware al bivio: in aumento del 200% i costi causati dagli attacchi

Perché il ransomware è così dannoso per le PMI?

Il ransomware è un programma informatico molto dannoso, perché è capace di infettare un dispositivo o un server, impedendone di fatto l’operatività: il programma, infatti, può bloccare l’accesso a molteplici contenuti (non solo file di testo, ma anche foto o video), imponendo all’utente il pagamento di un riscatto (attraverso Bitcoin o carta di credito) entro pochi giorni, prima che il blocco dei dati diventi definitivo.

Secondo la quarta edizione Global State of the Channel Ransomware Report, il rapporto tra PMI e ransomware sta diventando sempre più problematico: gli attacchi sono sempre più frequenti, e la mancata predisposizione di misure di protezione adeguate mina le risorse aziendali, dilatando i tempi di fermo e inattività.  Secondo i risultati della ricerca, infatti, il costo dell’interruzione di servizio causato da attacchi ransomware è addirittura 23 volte superiore alla stessa somma di riscatto richiesta, che in media è pari a 5.900 dollari.

In sintesi, l’incapacità di fronteggiare questi attacchi – divenuti ormai sempre più frequenti – genera notevoli perdite in termini di:

  • Costi;
  • Produttività;
  • Non da ultimo, di reputazione.

 

Quali sono le cause di questi attacchi? L’assenza di formazione adeguata

 

Il Report evidenzia una forte discrepanza rispetto alla percezione del ransomware come minaccia: in effetti, ben l’89% degli Manage Service Provider (MSP) afferma che il ransomware dovrebbe mettere le PMI in una posizione di allerta; tuttavia, solo il 28% degli MSP dichiara l’esistenza di consapevolezza e preoccupazione da parte delle PMI.

Tali dati, assieme a quelli sui recenti attacchi, confermano che il “fattore umano” costituisce l’anello più debole nella catena della sicurezza informatica di tutte le aziende.

Pertanto, nella predisposizione di una strategia complessiva di sicurezza, la formazione costituisce l’azione più efficace per ridurre il rischio di infezioni da Ransomware. È utile attivare un programma periodico che educhi tutti i soggetti a riconoscere mail e comportamenti sospetti e a diffidare dall’aprire messaggi inattesi, provenienti da mittenti non conosciuti.

 

Per tali ragioni, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità alla normativa rilevante in materia.

 

Si segnalano, per i percorsi formativi e di aggiornamento:

  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per ottenere un’adeguata formazione in materia di gestione dei dati personali;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, per intraprendere un percorso professionale di elevata specializzazione per svolgere le funzioni tipiche del Data Protection Officer.
  • Non da ultimo, risulta indispensabile formare l’amministratore di sistema attraverso il corso “Amministratore di sistema”, appositamente dedicato a tale figura.

 

4 Dicembre 2019/da Hedya
News

Data Breach, il Garante privacy lancia un nuovo modello di notifica

Che cosa cambia?

La gestione di un Data breach costituisce un tassello importante nella trama operativa della Data Protection, che spesso incontra difficoltà nella identificazione delle corrette modalità procedurali di comunicazione e notificazione all’autorità di controllo. Il GDPR prevede che in caso di Data breach, e dunque di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento:

  • È tenuto a notificare l’evento al Garante senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
  • Qualora la violazione comporti un rischio elevato per i diritti delle persone, il titolare deve altresì fornire adeguata comunicazione a tutti gli interessati, utilizzando a tal scopo i canali più idonei, a meno che abbia già preso misure tali da ridurne l’impatto.

 

La gestione del Data breach, tuttavia, non si esaurisce nel predisporre le opportune comunicazioni e/o notificazioni: il titolare del trattamento, infatti, a prescindere dalla notifica al Garante, è tenuto a documentare tutte le violazioni dei dati personali, predisponendo un apposito registro; tale documentazione potrà costituire, successivamente, l’oggetto delle attività ispettive svolte dall’Autorità, nel corso delle eventuali verifiche sul rispetto della normativa.

Con il provvedimento n. 157 del 30 luglio 2019 il Garante privacy ha introdotto un nuovo modello ufficiale, contenente le informazioni minime necessarie per effettuare una notifica di violazione dei dati personali ai sensi dell’art. 33 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

Alla luce delle nuove prescrizioni, tutti i soggetti tenuti alla notifica delle violazioni dei dati personali forniscono al Garante, nell’adempiere all’obbligo previsto dall’art. 33 del Regolamento e dall’art. 26 del d.lgs. n. 51/2018, le informazioni di cui all’allegato modello, con le modalità di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, mediante i sistemi telematici indicati nel sito istituzionale del Garante.

 

Come aggiornarsi? Hedya propone percorsi di formazione e aggiornamento

 

Il recente provvedimento del Garante per la protezione dati dimostra che la disciplina della protezione dati non si esaurisce nella mera conoscenza della normativa europea e nazionale, ma richiede costanti interventi di aggiornamento sulle più recenti prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità al GDPR.

 

Si segnalano, per i percorsi formativi e di aggiornamento:

  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per ottenere un’adeguata formazione in materia di gestione dei dati personali;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, per intraprendere un percorso professionale di elevata specializzazione per svolgere le funzioni tipiche del Data Protection Officer.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

11 Novembre 2019/da Hedya
News

Illustrati in Confindustria i cinque pilastri della Digitalizzazione

Qual è il ruolo della Digitalizzazione per le aziende e le PA?

 

L’avvento della Digitalizzazione offre nuove sfide ed opportunità per le aziende e la Pubblica Amministrazione. Per tali ragioni Hedya, con la sua pluriennale esperienza nell’organizzazione di percorsi di alta formazione con la collaborazione del DIEE dell’Università di Cagliari, ha organizzato il Convegno su “Digitalizzazione e sicurezza, GDPR e Big Data: obblighi e opportunità per aziende e PA”. La scelta di far convergere il settore pubblico e quello privato in un unico momento di confronto è dettata dalla ferma convinzione che il viaggio verso il digitale sia un cammino comune che essi devono compiere nella consapevolezza di avere ruoli complementari. Attraverso la partecipazione e la testimonianza diretta di docenti e professionisti del settore, sono stati enucleati i cinque pilastri della Digitalizzazione. L’evento è stato altresì finalizzato ad un confronto con tutti i partecipanti, che numerosi hanno avuto il piacere di intervenire nella fase di chiusura dei lavori.

 

I cinque pilastri della Digitalizzazione

 

  • Nuovi protagonisti: il Data Protection Officer e il Responsabile per la transizione al Digitale

Se il Data Protection Officer (DPO) rappresenta una figura posta a presidio della promozione della cultura e tutela della protezione dati, il Responsabile per la Transizione al Digitale svolge, invece, un ruolo dirimente nella diffusione della cultura digitale nelle realtà pubbliche. Questa figura era già stata introdotta dal 2016 nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD): si prevedeva, in particolare, che ciascuna amministrazione nominasse un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).

 

 

  • Big Data

Le attuali politiche di governo e le più recenti riforme normative in materia di protezione dati dimostrano che il digitale costituisce un asset strategico per il corretto esercizio delle funzioni pubbliche e per lo sviluppo della competitività aziendale.

 

  • Sicurezza informatica

Con i recenti e numerosi attacchi informatici a danno di svariate multinazionali e imprese italiane, si conferma l’aumento di rischi informatici rispetto al 2018 e l’inidoneità delle misure tecniche ed organizzative prescelte.

 

  • Nuovi obblighi per operatori pubblici e privati.

L’innovazione e la digitalizzazione confermano l’irreversibilità della transizione verso la digitalizzazione, che si presenta come un percorso condiviso, in cui gli operatori pubblici e i privati svolgono un ruolo complementare;

 

  • La corretta gestione documentale

La gestione documentale non si propone esclusivamente come elemento centrale per la digitalizzazione delle pratiche amministrative e dei relativi procedimenti, ma costituisce un indubbio vantaggio competitivo per le aziende.

 

 

Quali competenze necessarie?

Una corretta formazione si propone, dunque, come condizione imprescindibile.

Per acquisire le conoscenze pratiche di base per il corretto svolgimento dei compiti del Responsabile per la Transizione al Digitale, ma anche dei soggetti che lo supportano nello svolgimento delle attività, si suggeriscono i percorsi formativi tracciati da Hedya.

5 Ottobre 2019/da Hedya
News

Installazione cookie: la Corte di giustizia “detta” nuove regole

I cookie sotto la lente del GDPR

Come osservato nel precedente articolo, i cookie sono informazioni immesse sul browser ogniqualvolta si compia un’operazione in rete. Si pensi, ad esempio, alla navigazione in rete e visita di un sito web, oppure all’utilizzo di un social network dal proprio pc, smartphone o tablet.

Dal punto di vista informativo, ogni cookie può contenere diversi dati, imponendo in tal caso il rispetto dei principi sulla protezione dati.

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sono stati rafforzati i requisiti sulla validità del consenso: come risulta dall’art. 7 comma 1 del GDPR e del Considerando 32 il consenso dovrà essere espresso mediante un atto positivo con cui l’interessato esprime la propria intenzione libera, specifica, informata ed inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Di conseguenza, per poter essere validamente conferito, l’interessato:

  • deve essere in grado di intendere quali trattamenti verranno effettuati;
  • può decidere liberamente se accettare o meno (senza alcuna conseguenza negativa) il trattamento indicato;
  • può modificare la propria scelta in maniera altrettanto libera e agevole.

 

Quale consenso? La Corte di giustizia dell’Unione europea detta le regole

 

Alla luce delle novità introdotte dal GDPR, l’aspetto più problematico riguarda le modalità di prestazione del consenso per l’installazione dei cookies.

Il quesito è stato sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, per ottenere un’interpretazione uniforme sull’intero territorio dell’Unione europea.

Con la sentenza emanata lo scorso 1 Ottobre, la Corte ha dichiarato che il consenso che l’utente di un sito Internet deve prestare ai fini dell’installazione e della consultazione di cookie sulla sua apparecchiatura terminale non è validamente espresso mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.

La Corte ha dunque affermato che:

  • il consenso deve essere specifico;
  • il fatto che un utente attivi il pulsante di partecipazione ad un gioco a premi non è sufficiente per ritenere che l’utente abbia validamente espresso il proprio consenso all’installazione di cookie;
  • il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie rientrano tra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare all’utente.

 

Quali conseguenze ?

La recente sentenza della Corte di giustizia dimostra che per poter operare correttamente sul web, occorre una buona conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR. Si suggerisce:

  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per ottenere un’adeguata formazione in materia di gestione dei dati personali;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, per intraprendere un percorso professionale di elevata specializzazione per svolgere le funzioni tipiche del Data Protection Officer.

 

2 Ottobre 2019/da Hedya

Elementi di portfolio

corso-gdpr

GDPR: principali novità in materia di protezione dei dati personali

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