Gare telematiche, l’assenza di marcatura temporale è vizio insanabile dell’offerta

Gare telematiche e presentazione dell’offerta: quando è esperibile il soccorso istruttorio?

Con la recente sentenza dello scorso 24 giugno 2020, il Consiglio di stato conduce un’importante riflessione in materia di gare telematiche e presentazione dell’offerta in via telematica. Come è noto, il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) prevede l’attivazione, nei casi di mera irregolarità, del rimedio del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.

Nel caso in esame, in particolare, il disciplinare della gara telematica stabiliva che l’offerta economica fosse trattenuta sul sistema informatico utilizzato dai concorrenti e scaricata sulla piattaforma informatica della stazione appaltante solo dopo l’ammissione e la valutazione dell’offerta tecnica.

Proprio per garantire che essa fosse stata formulata prima della scadenza del bando e in uno all’offerta tecnica, il concorrente era tenuto a provvedere alla sua “marcatura temporale”, operazione che “chiude” la busta telematica contenente l’offerta, contrassegnandola con un codice composto da numeri e lettere da caricarsi sulla piattaforma telematica insieme ai documenti necessari all’ammissione: solo successivamente, dopo l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, il concorrente doveva scaricare l’offerta economica sulla piattaforma della stazione appaltante, munita della predetta marcatura temporale.

Secondo l’opinione consolidata del Consiglio di Stato, nel caso delle gare telematiche, la conservazione dell’offerta è affidata allo stesso concorrente: questi sarà tenuto a custodire l’offerta all’interno della memoria del proprio personal computer nella fase che intercorre tra il termine di presentazione e la procedura di upload.

Per quanto concerne la marcatura temporale, il Consiglio di Stato ritiene che l’identità del numero seriale della marcatura temporale inserita all’atto della presentazione dell’offerta e quella apposta sull’offerta nella fase di upload costituisce un adempimento essenziale al fine di garantire che l’offerta non sia stata modificata o sostituita in data successiva al termine ultimo perentorio di presentazione delle offerte” (Cons. Stato, III, 3 ottobre 2016, n. 4050).

Pertanto, l’Autorità giudiziaria ritiene che la marcatura temporale costituisce un elemento costitutivo dell’offerta stessa: di conseguenza, non vi è alcuna possibilità di applicare il rimedio del soccorso istruttorio alle carenze dell’offerta tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

 

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