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Gare telematiche, l’assenza di marcatura temporale è vizio insanabile dell’offerta

Gare telematiche e presentazione dell’offerta: quando è esperibile il soccorso istruttorio?

Con la recente sentenza dello scorso 24 giugno 2020, il Consiglio di stato conduce un’importante riflessione in materia di gare telematiche e presentazione dell’offerta in via telematica. Come è noto, il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) prevede l’attivazione, nei casi di mera irregolarità, del rimedio del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.

Nel caso in esame, in particolare, il disciplinare della gara telematica stabiliva che l’offerta economica fosse trattenuta sul sistema informatico utilizzato dai concorrenti e scaricata sulla piattaforma informatica della stazione appaltante solo dopo l’ammissione e la valutazione dell’offerta tecnica.

Proprio per garantire che essa fosse stata formulata prima della scadenza del bando e in uno all’offerta tecnica, il concorrente era tenuto a provvedere alla sua “marcatura temporale”, operazione che “chiude” la busta telematica contenente l’offerta, contrassegnandola con un codice composto da numeri e lettere da caricarsi sulla piattaforma telematica insieme ai documenti necessari all’ammissione: solo successivamente, dopo l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, il concorrente doveva scaricare l’offerta economica sulla piattaforma della stazione appaltante, munita della predetta marcatura temporale.

Secondo l’opinione consolidata del Consiglio di Stato, nel caso delle gare telematiche, la conservazione dell’offerta è affidata allo stesso concorrente: questi sarà tenuto a custodire l’offerta all’interno della memoria del proprio personal computer nella fase che intercorre tra il termine di presentazione e la procedura di upload.

Per quanto concerne la marcatura temporale, il Consiglio di Stato ritiene che l’identità del numero seriale della marcatura temporale inserita all’atto della presentazione dell’offerta e quella apposta sull’offerta nella fase di upload costituisce un adempimento essenziale al fine di garantire che l’offerta non sia stata modificata o sostituita in data successiva al termine ultimo perentorio di presentazione delle offerte” (Cons. Stato, III, 3 ottobre 2016, n. 4050).

Pertanto, l’Autorità giudiziaria ritiene che la marcatura temporale costituisce un elemento costitutivo dell’offerta stessa: di conseguenza, non vi è alcuna possibilità di applicare il rimedio del soccorso istruttorio alle carenze dell’offerta tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

 

Come garantire la correttezza delle procedure di gara? Hedya propone i percorsi innovativi “Il codice dei contratti pubblici” e “Tecniche di redazione degli atti amministrativi”

 

Le recenti posizioni del Consiglio di stato evidenziano tutta la complessità delle gare telematiche, richiedendo nuove competenze per le PA nella gestione delle comunicazioni con tutti i soggetti richiedenti, per adeguarsi ai canoni di trasparenza e digitalizzazione in corso.

Per tali ragioni, Hedya propone gli innovativi percorsi di formazione:

  • “Il codice dei contratti pubblici”;
  • “Tecniche di redazione degli atti amministrativi”

 

I percorsi formativi sono rivolti al personale di enti pubblici e privati, a tutti i datori di lavoro e liberi professionisti interessati alla materia.

 

Inoltre, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità alla normativa rilevante in materia.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

 

3 Luglio 2020/da Hedya
News

App e Contact Tracing Covid nel mirino del Comitato europeo per la protezione dati: la privacy deve essere rispettata

App sul tracciamento anti-Covid: quali requisiti?

 

Con l’ordinanza n. 10/2020 del 16 aprile 2020, il Commissario straordinario per l’emergenza ha disposto di di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons S.p.a. per la realizzazione dell’App “Immuni”.

Secondo il Commissario straordinario, il contact tracing o tracciatura dei contatti è una delle azioni di sanità pubblica utilizzate per la prevenzione e contenimento della diffusione di molte malattie infettive.

In particolare, le funzioni sviluppate dalla software house sono due:

  • La prima consiste nel sistema di tracciamento dei contatti posti a un metro di distanza, attraverso la tecnologia Bluetooth. L’ app scaricata, infatti, permette la generazione di codici identificativi di tutti i dispositivi con i quali si è venuti in contatto, conservandoli sul dispositivo di ciascun cittadino – utente, così da poter rintracciare e isolare i potenziali contagiati ripercorrendo a ritroso tutti gli incontri di una persona risultata positiva al virus.
  • La seconda funzione consiste nella redazione di un diario clinico, contenente tutte le informazioni più rilevanti del singolo utente, come ad esempio il genere, l’età, eventuali patologie pregresse ed assunzione di farmaci. Sarà cura dello stesso utente procedere all’aggiornamento del diario clinico, soprattutto in caso di eventuali sintomi riscontrati.

 

L’impiego delle App, anche se gestite da autorità pubbliche, richiede comunque il rispetto degli standard previsti dal GDPR in tema di protezione dei dati personali e di sicurezza del trattamento.

Come chiarito anche dal Comitato dei Garanti (EDPB) con le recenti Guidelines 3/2020, anche il trattamento di dati relativi alla salute attraverso app deve essere conforme al GDPR. In particolare, dovranno essere garantiti:

  • La sussistenza di una base giuridica legittimante le operazioni di trattamento;
  • La trasparenza e la correttezza del trattamento, anche attraverso la predisposizione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 – 14 GDPR;
  • La predisposizione di misure che garantiscano la sicurezza del trattamento;
  • L’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 GDPR.

 

La necessità di percorsi formativi adeguati e di servizi di consulenza mirati: le proposte di Hedya

Le recenti misure adottate a livello nazionale confermano che per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR, nonché delle più importanti applicazioni pratiche, costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità alla normativa rilevante in materia.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.
  • Non da ultimo, risulta indispensabile formare l’amministratore di sistema attraverso il corso “Amministratore di sistema”, appositamente dedicato a tale figura.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

 

24 Aprile 2020/da Hedya
News

Contact Tracing: Regione che vai, App che trovi. Stop del Garante

App sul tracciamento anti-Covid: quali requisiti?

 

La permanenza di un elevato numero dei contagi a distanza da oltre un mese dal lockdown, assieme alla contestuale programmazione della fase di riapertura delle attività su tutto il territorio nazionale, ha spinto il governo a ricercare le più idonee misure per garantire il distanziamento sociale e il contenimento del contagio.

Per attuare tale politica di prevenzione, si è ritenuto di procedere al contact tracing: la tracciatura dei contatti è considerata una delle azioni di sanità pubblica utilizzate per la prevenzione e contenimento della diffusione di molte malattie infettive.

Con l’ordinanza n. 10/2020 del 16 aprile 2020, il Commissario straordinario per l’emergenza ha disposto di di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons S.p.a. per la realizzazione dell’App “Immuni”, utilizzabile su tutto il territorio nazionale.

La misura disposta dal Commissario rappresenta soltanto l’ultima delle molteplici iniziative consolidatesi a livello regionale: nell’inerzia statuale, infatti, varie regioni hanno provveduto alla realizzazione ovvero sperimentazione di App in grado di monitorare gli spostamenti nel territorio regionale, specialmente nel caso di soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria.

Tra le varie Regioni, la Sardegna è stata una delle prime che ha deciso di ricorrere alle app di contact tracing. Pertanto, è stata predisposta l’app Covid 19 Regione Sardegna: si tratta di un’app scaricabile sia su dispositivi Android, sia su dispositivi ios, che completa le misure già adottate per tracciare gli spostamenti dei soggetti di recente sbarcati sull’isola. Ispirandosi al modello coreano, l’app mira a tracciare in tempo reale gli spostamenti delle persone, sfruttando i loro smartphone e tecniche avanzate di geolocalizzazione.

In particolare, il sistema si prefiggeva un obiettivo ambizioso, consistente nel monitoraggio della posizione degli utenti ogni 60 secondi, comune per comune, con approssimazione fino al numero civico.

L’impiego delle App, anche se gestite da autorità pubbliche, richiede comunque il rispetto degli standard previsti dal GDPR in tema di protezione dei dati personali e di sicurezza del trattamento.

Come chiarito anche dal Comitato dei Garanti (EDPB) con le recenti Guidelines 3/2020, anche il trattamento di dati relativi alla salute attraverso app deve essere conforme al GDPR. In particolare, dovranno essere garantiti:

  • La sussistenza di una base giuridica legittimante le operazioni di trattamento;
  • La trasparenza e la correttezza del trattamento, anche attraverso la predisposizione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 – 14 GDPR;
  • La predisposizione di misure che garantiscano la sicurezza del trattamento;
  • L’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 GDPR.

 

Tali linee sono state ribadite dal Garante privacy, che nel rammentare le regole fissate dall’Europa per il tracciamento, ha confermato l’impossibilità di ricorrere alla geolocalizzazione, optando al contrario per la tecnologia bluetooth, garantendo anonimato e volontarietà.

Per quanto riguarda la differenziazione regionale, il Garante privacy ha consigliato l’arresto di ogni iniziativa regionale a contenuto tecnologico. Occorrerebbe, invece, uniformare al massimo i comportamenti per inserire il data tracing in una strategia più generale che consenta di scongiurare nuovi focolai. Pertanto, se ogni regione adottasse la sua app ed effettua il suo tracciamento, il potere persuasivo viene meno e il rischio di trattamento scorretto dei dati aumenta a dismisura.

 

 

La necessità di percorsi formativi adeguati e di servizi di consulenza mirati: le proposte di Hedya

Le recenti misure adottate a livello nazionale confermano che per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR, nonché delle più importanti applicazioni pratiche, costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità alla normativa rilevante in materia.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.
  • Non da ultimo, risulta indispensabile formare l’amministratore di sistema attraverso il corso “Amministratore di sistema”, appositamente dedicato a tale figura.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

 

23 Aprile 2020/da Hedya
News

La privacy ai tempi del coronavirus: nessun intralcio alle misure anti-contagio

La data protection ai tempi del coronavirus: come si applica il GDPR?

 

Nella giornata del 16 marzo 2020, il Comitato europeo per la protezione dati (EDPB) ha diramato un Comunicato stampa per fornire orientamenti in merito alla corretta applicazione del GDPR nel grave scenario epidemico in atto.

Il Comitato europeo ha evidenziato come le misure di contrasto al contagio da Covid-19 possano coinvolgere il trattamento di varie tipologie di dati, sia di natura personale che non personale.

A sua volta, nell’ambito del trattamento dei dati personali, occorre ulteriormente distinguere:

  • Il GDPR troverà applicazione per il trattamento dei dati personali, relativi alle persone fisiche;
  • Per il trattamento dati nell’ambito delle Comunicazioni elettroniche, invece, troverà applicazione la direttiva e-Privacy 2002/58/Ce.

 

Per tali ragioni, la normativa in materia di protezione dei dati personali non costituisce, a giudizio del Comitato, alcun motivo di ostacolo alla predisposizione di misure anti-contagio, da parte delle Istituzioni pubbliche e dalle aziende, sia pubbliche che private.

Il Comitato individua il fondamento di liceità delle attuali attività di trattamento negli articoli 6 e 9 del GDPR: di conseguenza, i titolari del trattamento possono raccogliere i dati personali necessari e pertinenti per il contenimento del contagio ai sensi dell’art. 6 e 9 del GDPR, sussistendo motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ovvero che legittimino il trattamento per proteggere interessi vitali degli interessati.

Qualora, invece, si operi il tracciamento degli interessati attraverso la geolocalizzazione dei dispositivi mobili, per limitare la diffusione del virus, il Comitato rammenta che in base alla direttiva e-Privacy un tale tipo di trattamento richiederebbe il previo consenso dell’interessato, a meno che i dati non siano stati opportunamente anonimizzati.

Qualora non sia possibile procedere al trattamento esclusivo di dati anonimizzati, il Comitato non esclude che gli Stati possano adottare, ai sensi dell’articolo 15 della Direttiva, misure legislative per il perseguimento di finalità di sicurezza nazionale e di pubblica sicurezza, contemperando i principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità del trattamento.

 

 

La necessità di percorsi formativi adeguati e di servizi di consulenza mirati: le proposte di Hedya

 

Le recenti misure adottate a livello europeo confermano che per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR, nonché delle più importanti applicazioni pratiche, costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya fornisce percorsi formativi e di aggiornamento, nonché servizi di consulenza.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

 

19 Marzo 2020/da Hedya
News

Marketing a prova di GDPR: impossibile invocare il legittimo interesse come regola generale

GDPR e marketing: quale base giuridica?

Con il provvedimento del 15 gennaio 2020, il Garante per la protezione dati personali è tornato a pronunciarsi in materia di marketing, sanzionando la Società TIM S.p.A. per la somma di euro 27.802.946,00. Dai primi mesi del 2017, infatti, sono pervenute all’Autorità numerosi reclami e segnalazioni riguardanti trattamenti di dati aventi ad oggetto la ricezione di chiamate promozionali indesiderate da parte dell’operatore telefonico TIM S.p.A.

Tali telefonate venivano effettuate:

  • in assenza di consenso degli interessati;
  • nonostante l’iscrizione delle utenze telefoniche nel Registro pubblico delle opposizioni;
  • anche dopo l’esercizio del diritto di opposizione nei confronti della Società;
  • nell’ambito di procedure finalizzate alla soluzione di guasti tecnici inerenti ai servizi di telefonia erogati agli altri interessati da altre compagnie telefoniche.

 

Ulteriori questioni sollevate riguardavano il mancato riscontro alle istanze formulate dagli interessati con riguardo agli specifici diritti individuati nel GDPR, e in particolare a quelli di accesso ai propri dati e di opposizione al trattamento per finalità promozionali.

Inoltre, è stata rilevata la prassi della Società di prevedere il rilascio obbligatorio del consenso per il trattamento a fini di marketing, in sede di attivazione del programma “TIM Party” nell’ambito del sito web della Società; infine, nell’ambito della modulistica predisposta per l’autocertificazione di possesso di linea prepagata, si è riscontrata la raccolta di un consenso unico e indistinto al trattamento dei dati per svariate finalità, ben ulteriori all’esecuzione del contratto.

In tali circostanze, la Società ha giustificato tale condotta, ritenendo di poter agire in forza del legittimo interesse, di cui all’art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento.

 

Sul punto, il Garante ha affermato che il legittimo interesse non può surrogare in via generale il consenso dell’interessato quale base giuridica del marketing. Secondo l’Autorità, infatti, il GDPR – al pari della direttiva 95/46/CE all’art. 7, comma 1, lett. f) – lo ammette solo “a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali”. Inoltre, dalla lettura del Considerando 47 del Regolamento, incentrato sull’applicabilità del legittimo interesse al marketing, si tengano in debito “conto le ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento”.

 

La necessità di percorsi formativi adeguati e di servizi di consulenza mirati: le proposte di Hedya

 

Le recenti pronunce del Garante privacy confermano che per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR, nonché delle più importanti applicazioni pratiche, costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya fornisce percorsi formativi e di aggiornamento, nonché servizi di consulenza.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

  1. Formazione e consulenza in materia di Digitalizzazione

Hedya supporta le Pubbliche Amministrazioni anche attraverso servizi di consulenza mirati, in materia di digitalizzazione, sui temi più critici connessi agli obblighi e agli adempimenti prescritti dalla legge.

Per tali ragioni, Hedya propone il percorso formativo “IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE” per il corretto svolgimento dei compiti del Responsabile per la Transizione al Digitale, considerato il driver della transizione al Digitale.

Il percorso è rivolto:

  • a tutti coloro che all’interno delle Pubbliche Amministrazioni sono coinvolti, a vario titolo, nei processi di trasformazione alla modalità digitale;
  • a tutti coloro che sono stati nominati e che svolgono attualmente il ruolo di Responsabile per la Transizione al Digitale.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

 

 

20 Febbraio 2020/da Hedya
News

Garante Europeo: assicurare la protezione dei dati anche nell’ambito della ricerca scientifica

GDPR e ricerca scientifica: un binomio necessario?

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha pubblicato, lo scorso 6 gennaio, una Preliminary Opinion on data protection and scientific research.

Il documento si propone di condurre un’analisi sulla protezione dei dati personali nell’ambito delle attività di ricerca scientifica: sono indicate, pertanto, una serie di raccomandazioni per garantire che tali attività siano svolte secondo canoni di correttezza e liceità.

Tale pubblicazione, sebbene ribadisca che per la ricerca scientifica sussistono, in presenza di opportune misure di garanzia, alcune deroghe agli obblighi previsti dal GDPR per i Titolari del trattamento, pone l’attenzione su taluni temi:

  • Con l’evoluzione digitale, la ricerca scientifica è resa più veloce e precisa; al contempo, si accresce l’esposizione a minacce informatiche, richiedendo pertanto adeguati presidi di sicurezza dei trattamenti, in relazione alla alla sensibilità delle informazioni;
  • Il confine tra la natura accademica e privata della ricerca scientifica è reso più labile: di conseguenza, risulta più arduo distinguere se l’interesse perseguito sia pubblico, o se si tratti di scopi commerciali;
  • Il GDPR e gli altri strumenti regolatori prevedono misure per il rispetto dei principi applicabili ai trattamenti di dati personali, il cui controllo è affidato, a livello nazionale, alle Autorità di controllo.

 

In materia di ricerca scientifica, il GDPR prevede all’articolo 179 che “l’Unione si propone l’obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente”, dimostrando forte apertura per la circolazione e il riuso delle informazioni nei progetti di ricerca scientifica finalizzati al miglioramento delle condizioni umane. Tale logica è stata confermata anche dal Legislatore italiano, agli articoli 97 – 110 bis contenuti nel Titolo VII del novellato Codice Privacy.

Nel corso del 2019, inoltre, sono intervenuti ulteriori atti per perimetrare il confine tra GDPR e ricerca scientifica. In tali occasioni, il Garante, ribadendo l’applicabilità del GDPR alle attività di ricerca scientifica, seppur con talune deroghe, ha indicato la necessità di garantire:

  • minimizzazione dei dati;
  • misure di pseudonimizzazione e crittografia per la riduzione dei rischi .

In particolare:

  • Nel gennaio 2019 sono state emanate le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica;
  • Nel giugno 2019 il Garante ha emanato un provvedimento sulle misure di garanzia relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 1), il focus su è ormai ben conosciuto da Università ed Enti di ricerca.

 

La necessità di percorsi formativi adeguati e di servizi di consulenza mirati: le proposte di Hedya

 

Per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya fornisce percorsi formativi e di aggiornamento, nonché servizi di consulenza.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

 

23 Gennaio 2020/da Hedya
News

Data Protection Officer: l’Antitrust interviene sui requisiti professionali necessari

Il parere dell’Antitrust sui requisiti professionali del DPO: cosa cambia?

 

Con l’introduzione del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”), l’articolo 37 stabilisce i casi in cui le Pubbliche Amministrazioni e gli operatori privati, in quanto titolari del trattamento dei dati personali, debbano provvedere a designare obbligatoriamente il Data Protection Officer (DPO).

Il DPO è destinato ad assolvere molteplici funzioni:

  • di supporto e controllo;
  • consultive;
  • formative e informative

relativamente all’applicazione del Regolamento.

L’articolo 37, tuttavia, non specifica le qualità professionali da prendere in considerazione nella nomina del DPO, prevedendo soltanto:

  • la conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati;
  • la capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39.

 

Per tali ragioni, l’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (Agcm) ha fornito alcune osservazioni sui requisiti e modalità per la nomina dei DPO esterno, ai sensi dell’articolo 37, comma 6 del GDPR.

L’Autorità, in particolare, ha evidenziato che né il Regolamento, né le successive Linee Guida elaborate dal Gruppo di lavoro “Articolo 29” richiedono un’abilitazione professionale per l’esercizio del ruolo di RDP: di conseguenza, ha ritenuto “discriminatorio e non giustificato” richiedere l’obbligatoria iscrizione all’albo degli avvocati nell’ambito della procedura, indetta dalla Pubblica Amministrazione, per la selezione di un DPO esterno. A giudizio dell’Agcm, tale requisito si dimostra inidoneo a dimostrare il possesso delle competenze tecniche per lo svolgimento adeguato del servizio e si palesa, al contrario, del tutto sproporzionato e discriminatorio, perché escluderebbe in modo ingiustificato dalla competizione soggetti esperti della materia, ma non iscritti all’albo.

 

 

Quali competenze per il DPO? I percorsi formativi proposti da Hedya

 

La prassi più recente evidenzia come il DPO debba possedere evidenti e concrete qualità professionali e gestionali, adeguate alla complessità del compito da svolgere, che possono essere supportate da esperienze formative.

 

Per tali motivi, Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati
  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per consentire a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (ad esempio, personale dipendente) di ottenere un’adeguata formazione e aggiornamento in materia di gestione dei dati personali.

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.

16 Gennaio 2020/da Hedya
News

Ex dipendente, il Garante dispone: è illecito mantenere attivo l’account aziendale

Account aziendale dell’ex dipendente: il datore può accedere?

 

La protezione dei dati personali del dipendente deve essere assicurata anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Questo è il principio espresso dal Garante per la protezione dati in un suo recente parere.

Nel caso di specie, una società aveva mantenuto attivo l’account di posta aziendale di un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro, accedendo alle mail aziendali contenute nella sua casella di posta elettronica. L’ex dipendente era venuto a conoscenza di questa condotta per caso, nel corso di un giudizio promosso nei suoi confronti proprio dalla sua ex azienda: quest’ultima, in particolare, aveva depositato agli atti una email recapitata sulla sua casella di posta un anno dopo la cessazione del rapporto lavorativo. L’account di posta era rimasto così attivo per oltre un anno e mezzo, e la sua eliminazione è avvenuta solo dopo la diffida presentata dal lavoratore nei confronti dell’azienda. L’ex dipendente ha, inoltre, proposto reclamo al Garante, giacché per tale periodo la società aveva avuto accesso a tutte le comunicazioni contenute nel proprio account, anche estranee all’attività lavorativa.

Secondo il Garante, grava sul datore di lavoro l’obbligo, in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali, di rimuove gli account di posta elettronica aziendali riconducibili a persone identificate o identificabili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in un tempo ragionevole parametrato ai tempi tecnici di predisposizione delle misure.

È onore del datore di lavoro, inoltre:

  • provvedere alla contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti all’attività professionale del titolare del trattamento;
  • predisporre misure idonee ad impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo durante il periodo in cui tale sistema automatico è in funzione;

L’adozione di tali misure tecnologiche ed organizzative consente, secondo il Garante, di contemperare l’interesse del titolare ad accedere alle informazioni necessarie all’efficiente gestione della propria attività e a garantirne la continuità con la legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori nonché dei terzi.

 

 

Come operare correttamente? I percorsi formativi e i servizi di consulenza offerti da Hedya

 

Per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya fornisce percorsi formativi e di aggiornamento, nonché servizi di consulenza.

Si suggerisce:

 

  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per ottenere un’adeguata formazione in materia di gestione dei dati personali;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, per intraprendere un percorso professionale di elevata specializzazione per svolgere le funzioni tipiche del Data Protection Officer.

 

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

 

7 Gennaio 2020/da Hedya
News

Pirateria Ransomware, nuove minacce: se paghi, ti costerà meno delle sanzioni GDPR

Nuove frontiere per la pirateria ransomware

 

Come visto nel precedente post, il ransomware è un programma informatico molto dannoso, perché capace di infettare un dispositivo o un server, impedendone di fatto l’operatività. La maggior parte dei pirati informatici, ormai, non si limita a crittografare i dati sui sistemi delle vittime, ma ne effettua una copia precisando che, in caso di mancato pagamento, tutti i dati e le informazioni rubate sarebbero stati venduti o resi pubblici.

 È questo, ad esempio, il caso di Sodinokibi, che in principio sfruttava una vulnerabilità in Oracle WebLogic per installarsi silente nei computer delle vittime, mentre ora il codice malevolo è inviato con email spam, relative a presunte comunicazioni legali con archivi compressi allegati.

 

Per rendere le minacce più serie, così da ottenere più efficacemente congrui riscatti, uno degli elementi utilizzati è quello di agitare il rischio di una multa ai sensi del nuovo GDPR.

La novità, in questo caso, è che la minaccia di diffondere e rendere pubblici i dati non fa leva sul timore di un danno reputazionale che potrebbe subire l’azienda o la PA: in questi casi, infatti, il cyber – criminale paventa l’attivazione del meccanismo sanzionatorio previsto dal GDPR, in caso di mancato pagamento del riscatto richiesto.

Con questa nuova tecnica, la vittima potrebbe preferire il pagamento del riscatto, piuttosto che incorrere in un eventuale procedimento di accertamento dell’Autorità Garante, che lo esporrebbe all’irrogazione di misure correttive, ma soprattutto di sanzioni amministrative pecuniarie.

 

 

L’importanza della formazione come fattore di prevenzione

Le nuove minacce congeniate dai cyber- criminali espongono gli operatori economici e le Pubbliche amministrazioni a nuove criticità e preoccupazioni. In questi casi, l’assenza di formazione ed informazione su tali aspetti costituiscono i primi fattori di vulnerabilità del sistema organizzativo aziendale e pubblico.

Per tali ragioni, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità alla normativa rilevante in materia.

 

Si suggeriscono, i seguenti percorsi formativi e di aggiornamento:

  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per ottenere un’adeguata formazione in materia di gestione dei dati personali;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, per intraprendere un percorso professionale di elevata specializzazione per svolgere le funzioni tipiche del Data Protection Officer.
  • Non da ultimo, risulta indispensabile formare l’amministratore di sistema attraverso il corso “Amministratore di sistema”, appositamente dedicato a tale figura.

 

17 Dicembre 2019/da Hedya
News

Il GDPR in pratica: Hedya propone formazione e consulenza per operatori pubblici e privati

GDPR e D.lgs. 101/2018 : cosa è cambiato ?

Con la piena entrata in vigore del GDPR e il Decreto legislativo n. 101/2018, sono state introdotte sostanziali modifiche al Codice Privacy. Con il D.lgs. 101/2018, infatti, sono state abrogate tutte le disposizioni del d.lgs. n.196/2003 non più compatibili con il GDPR.

Con il passaggio dalla direttiva 95/46/CE al GDPR, la disciplina della protezione dei dati personali è stata oggetto di una riforma sostanziale: con il Regolamento è mutato radicalmente l’approccio stesso alla materia, attualmente incentrata sul principio dell’accountability. Questo nuovo modello si discosta dalla logica del Codice Privacy, orientata al formalismo documentale, rimettendo in capo al titolare del trattamento un ruolo proattivo: il titolare del trattamento è ora tenuto ad effettuare valutazioni, ad assumere decisioni e a provare di avere adottato misure proporzionate ed efficaci per garantire la protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

Inoltre, molteplici criticità sono state evidenziate da associazioni, fondazioni e, più in generale, Enti del Terzo Settore: in base al previgente art. 26 del Codice privacy, i trattamenti aventi ad oggetto dati “sensibili” potevano essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Garante.

Con l’entrata in vigore dell’art. 21 del d.lgs. n. 101/2018, si è posto così il problema di verificare la compatibilità delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate: tale norma, in attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento, ha demandato al Garante il compito di individuare, con proprio provvedimento di carattere generale, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate, relative alle situazioni di trattamento di cui agli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), 9, par. 2, lett. b) e 4, nonché al Capo IX, del Regolamento, che risultano compatibili con le disposizioni comunitarie e il decreto medesimo che ha novellato il Codice, provvedendo altresì al loro aggiornamento ove occorrente.

Quale formazione? Le proposte di Hedya in tema di formazione e consulenza

 

Le profonde modifiche operate dal GDPR impongono in capo a tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento una adeguata conoscenza:

  • della normativa generale di cui al GDPR e al D.lgs.101/2018;
  • della prassi applicativa di settore, sulla base dei Provvedimenti del Garante Privacy.

 

Per tali ragioni, Hedya propone molteplici servizi a disposizione delle aziende e degli operatori pubblici.

In particolare:

  • Percorsi formativi rivolti a tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione dei dati digitali e agli operatori economici che collaborano con le PA.
  • Servizi di consulenza rivolta ad operatori pubblici e privati.

 

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

5 Novembre 2019/da Hedya
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