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Consenso e Cookie wall, le nuove Linee Guida del Comitato europeo ne chiariscono il rapporto

Le Linee Guida su cookie e consenso: cosa cambia?

Con le nuove Linee Guida n. 5/2020, adottate lo scorso 4 maggio, il Comitato europeo per la protezione dei dati personali ha fornito ulteriori precisazioni sull’impiego dei Cookie. Come già illustrato in precedenti approfondimenti, i cookie sono informazioni immesse sul browser ogniqualvolta si compia un’operazione in rete. Dal punto di vista informativo, ogni cookie può contenere diversi dati, imponendo in tal caso il rispetto dei principi sulla protezione dati.

L’entrata in vigore del GDPR ha imposto dei limiti all’utilizzo dei cookie, per garantire la validità del consenso: come risulta dall’art. 7 comma 1 del GDPR e del Considerando 32, il consenso dovrà essere espresso mediante un atto positivo con cui l’interessato esprime la propria intenzione libera, specifica, informata ed inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L’aspetto più problematico, pertanto, riguarda le modalità di prestazione del consenso per l’installazione dei cookies.

Primi chiarimenti sul corretto impiego dei cookie sono stati forniti dalla Corte di giustizia. Con la sentenza emanata il 1 Ottobre 2019, la Corte ha dichiarato che il consenso che l’utente di un sito Internet deve prestare ai fini dell’installazione e della consultazione di cookie sulla sua apparecchiatura terminale non è validamente espresso mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.

Le Linee guida del Comitato europeo si soffermano su due ulteriori profili problematici, connessi alle operazioni di cookie wall e di scroll:

  • Nel caso di cookie wall, l’accesso ai servizi e alle funzionalità del sito viene subordinato al consenso di un utente che, se non prestato, impedisce la fruizione delle informazioni o dei servizi previsti nella pagina web. Sul punto, le Linee guida affermano che per l’interessato non si prospetta una scelta autentica; pertanto, il consenso dell’utente non può intendersi fornito liberamente se l’accesso ai servizi e alle funzionalità del sito risulta essere subordinato al cookie wall.
  • Nel caso di consenso carpito attraverso operazioni di scroll, similmente, non consisterebbe in una azione positiva inequivocabile, requisito imprescindibile richiesto dal GDPR. Per tali ragioni, la semplice prosecuzione dell’uso di un sito web non costituisce, secondo le Linee guida, un comportamento dal quale sia possibile ricavare una manifestazione di volontà dell’interessato a prestare il consenso a un trattamento proposto, conforme al GDPR.

 

La necessità di formazione in materia di GDPR e professioni digitali: Hedya propone i percorsi formativi innovativi

La recente posizione adottata dal Comitato europeo per la protezione dati dimostra che per poter operare correttamente sul web, occorre una buona conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR.

Per tali ragioni, Hedya propone gli innovativi percorsi di formazione:

  • Il percorso formativo“IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE” per il corretto svolgimento dei compiti del Responsabile per la Transizione al Digitale, considerato il driver della transizione al Digitale.
  • Il percorso formativo “LE NUOVE PROFESSIONI DIGITALI. Obiettivi, definizioni e obblighi per le Pubbliche Amministrazioni”.

 

Inoltre, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità alla normativa rilevante in materia.

 

Si segnalano, per i percorsi formativi e di aggiornamento:

  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per ottenere un’adeguata formazione in materia di gestione dei dati personali;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, per intraprendere un percorso professionale di elevata specializzazione per svolgere le funzioni tipiche del Data Protection Officer.
  • Non da ultimo, risulta indispensabile formare l’amministratore di sistema attraverso il corso “Amministratore di sistema”, appositamente dedicato a tale figura.

 

11 Maggio 2020/da Hedya
News

Installazione cookie: la Corte di giustizia “detta” nuove regole

I cookie sotto la lente del GDPR

Come osservato nel precedente articolo, i cookie sono informazioni immesse sul browser ogniqualvolta si compia un’operazione in rete. Si pensi, ad esempio, alla navigazione in rete e visita di un sito web, oppure all’utilizzo di un social network dal proprio pc, smartphone o tablet.

Dal punto di vista informativo, ogni cookie può contenere diversi dati, imponendo in tal caso il rispetto dei principi sulla protezione dati.

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sono stati rafforzati i requisiti sulla validità del consenso: come risulta dall’art. 7 comma 1 del GDPR e del Considerando 32 il consenso dovrà essere espresso mediante un atto positivo con cui l’interessato esprime la propria intenzione libera, specifica, informata ed inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Di conseguenza, per poter essere validamente conferito, l’interessato:

  • deve essere in grado di intendere quali trattamenti verranno effettuati;
  • può decidere liberamente se accettare o meno (senza alcuna conseguenza negativa) il trattamento indicato;
  • può modificare la propria scelta in maniera altrettanto libera e agevole.

 

Quale consenso? La Corte di giustizia dell’Unione europea detta le regole

 

Alla luce delle novità introdotte dal GDPR, l’aspetto più problematico riguarda le modalità di prestazione del consenso per l’installazione dei cookies.

Il quesito è stato sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, per ottenere un’interpretazione uniforme sull’intero territorio dell’Unione europea.

Con la sentenza emanata lo scorso 1 Ottobre, la Corte ha dichiarato che il consenso che l’utente di un sito Internet deve prestare ai fini dell’installazione e della consultazione di cookie sulla sua apparecchiatura terminale non è validamente espresso mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.

La Corte ha dunque affermato che:

  • il consenso deve essere specifico;
  • il fatto che un utente attivi il pulsante di partecipazione ad un gioco a premi non è sufficiente per ritenere che l’utente abbia validamente espresso il proprio consenso all’installazione di cookie;
  • il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie rientrano tra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare all’utente.

 

Quali conseguenze ?

La recente sentenza della Corte di giustizia dimostra che per poter operare correttamente sul web, occorre una buona conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR. Si suggerisce:

  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per ottenere un’adeguata formazione in materia di gestione dei dati personali;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, per intraprendere un percorso professionale di elevata specializzazione per svolgere le funzioni tipiche del Data Protection Officer.

 

2 Ottobre 2019/da Hedya

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