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Data Breach, il Garante privacy lancia un nuovo modello di notifica

Che cosa cambia?

La gestione di un Data breach costituisce un tassello importante nella trama operativa della Data Protection, che spesso incontra difficoltà nella identificazione delle corrette modalità procedurali di comunicazione e notificazione all’autorità di controllo. Il GDPR prevede che in caso di Data breach, e dunque di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento:

  • È tenuto a notificare l’evento al Garante senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
  • Qualora la violazione comporti un rischio elevato per i diritti delle persone, il titolare deve altresì fornire adeguata comunicazione a tutti gli interessati, utilizzando a tal scopo i canali più idonei, a meno che abbia già preso misure tali da ridurne l’impatto.

 

La gestione del Data breach, tuttavia, non si esaurisce nel predisporre le opportune comunicazioni e/o notificazioni: il titolare del trattamento, infatti, a prescindere dalla notifica al Garante, è tenuto a documentare tutte le violazioni dei dati personali, predisponendo un apposito registro; tale documentazione potrà costituire, successivamente, l’oggetto delle attività ispettive svolte dall’Autorità, nel corso delle eventuali verifiche sul rispetto della normativa.

Con il provvedimento n. 157 del 30 luglio 2019 il Garante privacy ha introdotto un nuovo modello ufficiale, contenente le informazioni minime necessarie per effettuare una notifica di violazione dei dati personali ai sensi dell’art. 33 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

Alla luce delle nuove prescrizioni, tutti i soggetti tenuti alla notifica delle violazioni dei dati personali forniscono al Garante, nell’adempiere all’obbligo previsto dall’art. 33 del Regolamento e dall’art. 26 del d.lgs. n. 51/2018, le informazioni di cui all’allegato modello, con le modalità di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, mediante i sistemi telematici indicati nel sito istituzionale del Garante.

 

Come aggiornarsi? Hedya propone percorsi di formazione e aggiornamento

 

Il recente provvedimento del Garante per la protezione dati dimostra che la disciplina della protezione dati non si esaurisce nella mera conoscenza della normativa europea e nazionale, ma richiede costanti interventi di aggiornamento sulle più recenti prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya propone:

  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • percorsi di approfondimento e perfezionamento;
  • servizi di consulenza per verificare la conformità al GDPR.

 

Si segnalano, per i percorsi formativi e di aggiornamento:

  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per ottenere un’adeguata formazione in materia di gestione dei dati personali;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, per intraprendere un percorso professionale di elevata specializzazione per svolgere le funzioni tipiche del Data Protection Officer.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

11 Novembre 2019/da Hedya
News

Installazione cookie: la Corte di giustizia “detta” nuove regole

I cookie sotto la lente del GDPR

Come osservato nel precedente articolo, i cookie sono informazioni immesse sul browser ogniqualvolta si compia un’operazione in rete. Si pensi, ad esempio, alla navigazione in rete e visita di un sito web, oppure all’utilizzo di un social network dal proprio pc, smartphone o tablet.

Dal punto di vista informativo, ogni cookie può contenere diversi dati, imponendo in tal caso il rispetto dei principi sulla protezione dati.

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sono stati rafforzati i requisiti sulla validità del consenso: come risulta dall’art. 7 comma 1 del GDPR e del Considerando 32 il consenso dovrà essere espresso mediante un atto positivo con cui l’interessato esprime la propria intenzione libera, specifica, informata ed inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Di conseguenza, per poter essere validamente conferito, l’interessato:

  • deve essere in grado di intendere quali trattamenti verranno effettuati;
  • può decidere liberamente se accettare o meno (senza alcuna conseguenza negativa) il trattamento indicato;
  • può modificare la propria scelta in maniera altrettanto libera e agevole.

 

Quale consenso? La Corte di giustizia dell’Unione europea detta le regole

 

Alla luce delle novità introdotte dal GDPR, l’aspetto più problematico riguarda le modalità di prestazione del consenso per l’installazione dei cookies.

Il quesito è stato sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, per ottenere un’interpretazione uniforme sull’intero territorio dell’Unione europea.

Con la sentenza emanata lo scorso 1 Ottobre, la Corte ha dichiarato che il consenso che l’utente di un sito Internet deve prestare ai fini dell’installazione e della consultazione di cookie sulla sua apparecchiatura terminale non è validamente espresso mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.

La Corte ha dunque affermato che:

  • il consenso deve essere specifico;
  • il fatto che un utente attivi il pulsante di partecipazione ad un gioco a premi non è sufficiente per ritenere che l’utente abbia validamente espresso il proprio consenso all’installazione di cookie;
  • il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie rientrano tra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare all’utente.

 

Quali conseguenze ?

La recente sentenza della Corte di giustizia dimostra che per poter operare correttamente sul web, occorre una buona conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR. Si suggerisce:

  • Corso “GDPR: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, per ottenere un’adeguata formazione in materia di gestione dei dati personali;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, per intraprendere un percorso professionale di elevata specializzazione per svolgere le funzioni tipiche del Data Protection Officer.

 

2 Ottobre 2019/da Hedya

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